Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Riaperto il fallimento a seguito di risoluzione di un concordato fallimentare, la legittimazione attiva per far valere la garanzia prestata da un terzo per l'esecuzione del concordato, non spetta al curatore del fallimento bensì ai singoli creditori già ammessi al passivo, atteso che sono questi ultimi a conservare, ai sensi dell’esplicita previsione dell'art. 140, co. 3, L.F.,  il diritto di garanzia verso il terzo, non  ricorrendo, in mancanza  di una espressa previsione normativa, un’ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16878/2002; Cass. 372/1964; Cass. 3173/1954.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura


I.
Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II.
Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III.
I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV.
Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

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Art. 140 L.F. Gli effetti della riapertura

Legge Fallimentare Completa
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Del fallimento
 
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TITOLO V
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TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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