Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
II.
La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
III.
I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione (1) .
I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione (1) .
IV.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 98, commi 5 e 6. V. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 L.F. nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 67 L.F. che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 98, commi 5 e 6. V. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 L.F. nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell’articolo 67 L.F. che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
(1) Comma così sostituito dall’art. 9.32, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l’art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
Giurisprudenza
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Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie