Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 270, in quanto compatibili (1) .
I-bis.
La facoltà prevista dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’articolo 79 del codice di procedura penale (2).
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39. (2) Comma aggiunto dal comma 502 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 29
Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie