Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei (2); b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito (3); c-bis) l’attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all’assuntore le azioni revocatorie, di cui all’articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato (4) .
I-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l’interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato (5) .
II. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all’interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce (6) .
III. [Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi] (7) .
IV. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall’autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all’articolo 57 del D.Lgs. n. 270, all’esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato (8) .
V. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l’imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell’elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi (8) .
VI. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l’imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267(9) . I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all’estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 100 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267(9) , ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l’ammontare del credito vantato dall’impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l’accantonamento delle somme ovvero anche l’intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull’opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l’attribuzione delle somme accantonate (10) .
VII. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell’avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto (11) .
VIII. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato (12) .
IX. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili (11) .
X. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell’articolo 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l’immediato trasferimento all’assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell’attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l’assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all’esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall’imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d’appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L’impugnazione della sentenza non ne può sospendere l’efficacia esecutiva (11) (13) (14) .
XI. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (15) . XI-bis. Ferma la prosecuzione dell’attività d’impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del D.Lgs. n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (16) .
(1) Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 2-septies dell’art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (2) Lettera così sostituita dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (3) Lettera così modificata dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione. (4) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione. (5) Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (6) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (7) Comma soppresso dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (8) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (9) Noma abrogata. (10) Comma prima sostituito dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall’art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22. (11) Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione. (12) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione. (13) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4- bis, comma 10, come modificato dal D.L. n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (14) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e aggiunto dall’art. 4-quater del D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39. (16) Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.
I-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l’interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato (5) .
II. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all’interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce (6) .
III. [Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi] (7) .
IV. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall’autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all’articolo 57 del D.Lgs. n. 270, all’esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato (8) .
V. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l’imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull’elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell’elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi (8) .
VI. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l’imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267(9) . I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all’estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 100 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267(9) , ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l’ammontare del credito vantato dall’impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l’accantonamento delle somme ovvero anche l’intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull’opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l’attribuzione delle somme accantonate (10) .
VII. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell’avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto (11) .
VIII. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato (12) .
IX. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili (11) .
X. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell’articolo 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l’immediato trasferimento all’assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell’attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l’assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all’esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall’imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d’appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L’impugnazione della sentenza non ne può sospendere l’efficacia esecutiva (11) (13) (14) .
XI. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (15) . XI-bis. Ferma la prosecuzione dell’attività d’impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell’esercizio d’impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del D.Lgs. n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (16) .
(1) Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 2-septies dell’art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (2) Lettera così sostituita dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (3) Lettera così modificata dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione. (4) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione. (5) Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (6) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (7) Comma soppresso dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (8) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119. (9) Noma abrogata. (10) Comma prima sostituito dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall’art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22. (11) Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione. (12) Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione. (13) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4- bis, comma 10, come modificato dal D.L. n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (14) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e aggiunto dall’art. 4-quater del D.L. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall’art. 4-ter e sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. (15) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39. (16) Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.
Giurisprudenza
Non sono presenti elementi di Giurisprudenza in questo articolo.
Prassi
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E
Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari - Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14 - Nota del Ministero del Lavoro, 14 giugno 2010, n. 10382
Impresa Agile Srl – Procedura D.lgs. n. 270/1999 – Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) nelle ipotesi di amministrazione straordinaria della società - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 16 giugno 2009, n. 161/E
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – procedura di amministrazione straordinaria – D.L. 23 dicembre 2003, n. 347
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie