Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14-septies, con l’avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
(1) Articolo introdotto dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, entrata in vigore il 19 ottobre 2012. Le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie