Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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I.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
(1) Articolo sostituito dall’art. 126 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 139. Provvedimenti conseguiti alla riapertura. – I. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell’articolo 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.
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