Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque (1) giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 171, secondo comma. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (2).
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Cassazione penale, sez. V, 21 marzo 2016, n. 11921
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“L'art. 172, co. 1, L.F. obbliga esclusivamente il commissario giudiziale a redigere l'inventario del patrimonio del debitore nonché a stilare una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato, ed infine sulle garanzie offerte ai creditori. Pertanto non è compito del commissario effettuare prognosi di rilevanza penale, tenuto anche conto che detta relazione vie trasmessa al P.M. (Nella specie, antecedente la novella dell’art. 165 L.F. ex d.l. 83/15, conv. in l. 132/15, il commissario nella sua relazione aveva tra l’altro sottolineato tutti i rischi che potevano essere insiti in un particolare contratto di business partnership stipulato dal debitore e pertanto è stata esclusa la sua responsabilità penale).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 172 L.F. Operazioni e relazione del commissario
I.
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque (1) giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 171, secondo comma. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (2).
II.
Qualora nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto (3).
Qualora nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all’articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell’espressione del voto (3).
III.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
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(1) L’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha sostituito la parola “dieci” con la parola “quarantacinque”.
(2) Periodo inserito dall’art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(3) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
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Art. 172 L.F. Operazioni e relazione del commissario
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