Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (2), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Art. 236 L.F. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria
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Cassazione penale, sez. V, 12 aprile 2016, n. 18997 (Rel. Lapalorcia)
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“Viene svilita la funzione della rete di controlli apprestati dalla legge concorsuale a tutela dell'interesse dei creditori nella cessione dei beni concordatari, allorchè il giudice penale la reputi del tutto irrilevante (nella specie il tribunale aveva ritenuto senza motivazione del tutto ininfluente la circostanza che la vendita, oggetto della contestazione di bancarotta, si fosse comunque perfezionata all’interno della procedura di concordato preventivo).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 236 L.F. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria
I.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (2), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
II.
Nel caso di concordato preventivo, si applicano:
Nel caso di concordato preventivo, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
III.
Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4) (3).
Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4) (3).
(1) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto alla rubrica le parole: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria».
Riteniamo che l’aver riportato in G.U. 192/15 nella rubrica dell’art.236 legge fall. ancora l’istituto abrogato dell’amministrazione controllata sia un evidente refuso di trascrizione.
(2) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole: ««o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria».
(3) Comma aggiunto dall’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2 e 3 entrano in vigore il 27 giugno 2015, unitamente alla entrata in vigore del citato decreto legge.
Prassi
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Art. 236 L.F. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria
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Sui rapporti tra bancarotta e atti concordatari
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie