Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. V, 6 maggio 2021, n. 11925 (Rel. Paolitto) (b)

“Il concordato fallimentare costituisce modalità di chiusura del fallimento alternativa alla procedura fallimentare, con l'apertura di una fase sostitutiva della liquidazione della procedura maggiore, cui si correla la permanenza dei relativi organi, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, sino al buon esito del concordato medesimo.”  
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 11027/2013; Cass. 16040/2011
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto


I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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