Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 6/11/2013 n. 24969
center> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
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Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24969
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Sul mero rapporto di coordinamento e non pregiudizialità tra la procedura prefallimentare e quella concordataria
Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2013, n. 24969
“La presentazione di una domanda di concordato preventivo non determina la sospensione della procedura prefallimentare, dato che tra le due procedure non intercorre un rapporto di pregiudizialità necessaria, bensì di consequenzialità (eventuale del fallimento all’esito negativo del concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento negativo sulla domanda di concordato, risolventisi in motivi di impugnazione della dichiarazione di fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. Onde la facoltà di proporre la domanda di concordato, pur essendo un’esplicazione del diritto di difesa del debitore, non può condurre a che questi possa disporre unilateralmente dei tempi della procedura prefallimentare, con incidenza sulle iniziative recuperatorie del nominando curatore e sulla ragionevole durata del processo”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. I - 6/11/2013 n. 24969
center> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
- Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
I.P. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di liquidatore della SIELCI S.R.L. (P.IVA (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Cannizzaro Francesco (C.F. CNNFNC60H19C351D) e Michele Pontecorvo (C.F. PNTMOL59D08H501I) ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via A. Cantore n. 5; - ricorrente -
FALLIMENTO SIELCI S.R.L. (P.IVA (OMISSIS)), in persona del curatore dott. S.P. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Adinolfi Antonio ed elett.te dom.to in Roma, Via Azuni n. 9, presso lo studio dell'avv. Paolo de Camelis; - controricorrente - e contro FIBERLAN S.A.S.; 3 ELLE LA LAVORAZIONE DEL LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA; CONSORZIO PROCOPIO S.C.A.R.L.; SC ELETTRONICA S.N.C.; - intimate - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2837/2011 depositata il 18 ottobre 2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 luglio 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA; udito per la parte ricorrente l'avv. Michele PONTECORVO; udito per la parte controricorrente l'avv. Antonio ADINOLFI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 maggio 2011 il Tribunale di Milano dichiarò, su istanze della Fiberlan s.a.s., del Consorzio Procopio s.c. a r.l., della 3 Elle La Lavorazione del Legno soc. coop. e della S.C. Elettronica s.n.c., il fallimento della Sielci s.r.l. dopo avere, con separato provvedimento in pari data, respinto la richiesta della debitrice di sospensione delle azioni esecutive e cautelari ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, comma 6 in relazione a uno stipulando accordo di ristrutturazione dei debiti. La Corte d'appello della stessa città ha respinto il reclamo proposto della società fallita, che lamentava la violazione dell'obbligo del primo giudice di dar corso alla procedura di cui all'art. 182 bis., cit., prima di dichiarare il fallimento, osservando che invece il Tribunale non aveva tale obbligo, dato che la norma richiamata prevede la sospensione delle sole procedure esecutive o cautelari, tra le quali non rientra quella per la dichiarazione del fallimento, in coerenza con il preminente interesse pubblico all'estromissione delle imprese insolventi dal mercato. La Sielci ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui ha resistito il solo curatore fallimentare con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. Fall., art. 182 bis, il cui sesto comma - si osserva - va letto in unione con il primo, avente la finalità di approntare uno strumento di risoluzione della crisi dell'impresa alternativo alla dichiarazione di fallimento; sicchè la sospensione della procedura prefallimentare si imporrebbe appunto in vista di quell'obbiettivo. Ove si ritenesse il contrario, andrebbe, ad avviso della ricorrente, sollevata questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 182 bis, la cui indeterminatezza, che non consente di comprendere se la sospensione di cui al comma 6 riguardi anche le procedure prefallimentari, contrasta con il diritto di difesa e il principio del giusto processo, di cui agli artt. 27 e 111 Cost..
2.
- Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, evidenziando la contraddittorietà del ragionamento della Corte d'appello, la quale: da un lato ritiene sia inibito ai creditori di procedere esecutivamente nei confronti del debitore, onde evitare l'acquisizione di posizioni privilegiate, e dall'altro ritiene che sia permesso ai medesimi di procedere con istanze di fallimento, così da vanificare ogni sforzo di soluzione alternativa della crisi; disconosce il diritto inviolabile del debitore, una volta introdotta la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, a disporre del tempo necessario per i relativi incombenti senza essere soggetto alle azioni di disturbo o tese ad acquisire posizioni privilegiate dei creditori, il logico corollario del quale è che egli possa evitare anche di essere assoggettato a fallimento; fa derivare l'improseguibilità della procedura di cui alla L. Fall., art. 182 bis dalla dichiarazione di fallimento, mentre il giudice di primo grado aveva, al contrario, fatto derivare la dichiarazione di fallimento dal rigetto dell'istanza di sospensione ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, comma 6.
3.
- I due motivi possono essere trattati congiuntamente essendo connessi. Il secondo di essi, infatti, è manifestamente inammissibile quale censura di vizio di motivazione, attenendo non già ad accertamenti di fatto bensì a una questione giuridica, quella della sospensione o meno del procedimento prefallimentare per effetto della pendenza di richiesta ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, comma 6; esso contiene tuttavia, nella sostanza, argomentazioni in favore della soluzione positiva della predetta questione, sostenuta con il primo motivo di ricorso, e dunque suscettibili in astratto di essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame di questo. La soluzione sostenuta dalla ricorrente, però, non convince. Giova premettere che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi negativamente sulla sospensione della procedura prefallimentare per effetto della presentazione di una domanda di concordato preventivo (Cass. 18190/2012, 1521/2013, quest'ultima pronunciata a sezioni unite), sul rilievo che non vi è spazio per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dato che tra le due procedure non intercorre un rapporto di pregiudizialità necessaria, bensì di consequenzialità (eventuale del fallimento all'esito negativo del concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento negativo sulla domanda di concordato, risolventisi in motivi di impugnazione della dichiarazione di fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti; onde la facoltà di proporre domanda di concordato è una mera esplicazione del diritto di difesa del debitore, il quale non può disporre unilateralmente dei tempi della procedura prefallimentare, con incidenza sulle iniziative recuperatorie del nominando curatore e sulla ragionevole durata del processo. La ricorrente non invoca l'istituto generale della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c., ma propone un'interpretazione estensiva della L. Fall., art. 182 bis, comma 6 là dove dispone che l'istanza di sospensione del debitore che abbia presentato domanda di omologazione di un accordo, anche in itinere, di ristrutturazione dei debiti "produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari": sostiene, cioè, che fra le procedure inibite andrebbe compresa anche quella prefallimentare. Tale interpretazione non può essere condivisa. Non è possibile infatti - e quanto segue vale a superare ogni contraria considerazione svolta dalla ricorrente - far rientrare nella previsione normativa anche le procedure prefallimentari, le quali non hanno natura esecutiva o cautelare, bensì natura cognitiva piena, e l'estensione non sarebbe coerente con il sistema, che esclude, secondo la giurisprudenza sopra richiamata e condivisa dal Collegio, l'inibizione della procedura prefallimentare per effetto della domanda di concordato, parimenti rivolta al superamento della crisi dell'impresa in maniera alternativa al fallimento. Da quanto sopra deriva anche che la disciplina di cui trattasi è tutt'altro che "indeterminata", sicchè l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è manifestamente infondata.
4.
- Il ricorso va in conclusione rigettato, con condanna della soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013
Norme
Art. 182-bis L.F. Accordi di ristrutturazione dei debiti
I.
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione (2).
II.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
III.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati (3). Si applica l’articolo 168, secondo comma.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati (3). Si applica l’articolo 168, secondo comma.
IV.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (4).
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (4).
V.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
VI.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) (5), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale (6) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) (5), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale (6) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
VII.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’integrale (7) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l’integrale (7) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
VIII.
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo (8).
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo (8).
(1) L’art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, estende all’imprenditore agricolo l’applicabilità degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale: “In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.”.
(2) Comma sostituito dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica si applica all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(3) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo comma, primo periodo, dopo la parole “patrimonio del debitore”, ha aggiunto le seguenti: “, né acquisire titoli di prelazione se non concordati”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(4) Comma modificato dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020, convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha previsto l’aggiunta del seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” .
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione
La previsione entra in vigore dal 4 dicembre 2020, come da art. 1, Legge di conversione
(5) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole “all’articolo 161, primo e secondo comma” ha aggiunto le seguenti: “lettere a), b), c) e d)”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(6) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “il regolare” con le seguenti: “l’integrale”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
(7) Comma sostituito dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).
Prassi
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 340/2021, "Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 12- Note di variazione ex articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti"
(tratto da www.agenziaentrate.gov.it) - CNDCEC, Linee guida per il risanamento delle imprese agricole, Febbraio 2021
(tratto da www.commercialisti.it ) - Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it)
Bankitalia: 17° aggiornamento delle istruzioni sulla Centrale dei Rischi(tratto da ilsocietario.it) - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali Circolare, 08 agosto 2016 n. 27
Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di CGIS - Messaggio INPS, 19 febbraio 2016, n. 754
Precisazione sulla Circolare n. 38 del 15 marzo 2010 in tema di applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Circolare ADE, 6 maggio 2015, n. 19/E
Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale - Circolare Ministero del Lavoro, 2 marzo 2015, n. 4
Ambito di applicazione dell'art.3 l.223/91 - Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC,
AssonimeLinee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015 - Circolare INPS, 8 agosto 2014, n. 103
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Interpello della Direzione generale per l’Attività Ispettiva, 11 dicembre 2013, n. 34 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – versamento del contributo d’ingresso da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis, R.D. n. 267/1942 e succ. mod. L.F.
- Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust - Documento per la consultazione della Banca d’Italia, 29 novembre 2013
Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E
Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
- Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
- Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925
- Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013)
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E
Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E
- D.L. 6 luglio 2001, n. 98. recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali
- Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011 Istruzioni per gli intermediari creditizi
- Circolare Enpals, 5 novembre 2010, n. 15
- Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Art. 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione dell’istituto della transazione fiscale ai debiti per contributi previdenziali ed oneri accessori. Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 3 agosto 2010, n. 42/E Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari – articolo 11 del Tuir
- Circolare INPS, 15 marzo 2010, n. 38
- Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della L.F. ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi
- Circolare INAIL, 26 febbraio 2010, n. 8 Accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare. Modalità operative
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2009, n. 14/E Transazione fiscale – Articolo 32, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E Concordato preventivo e transazione fiscale
- Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88 Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
Tutta la Giurisprudenza
Art. 182-bis L.F. Accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 182-bis L.F. Accordi di ristrutturazione dei debiti
I) Sugli effetti dell’istanza di sospensione sull’istruttoria prefallimentare
II) Sul trust interno quale strumento di supporto rispetto alle misure negoziali di risoluzione della crisi d'impresa
IV) Sulla ricorribilità in cassazione del decreto di rigetto del reclamo contro il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione
V) Sulla natura di sub-procedimento della transazione fiscale rispetto all’A.D.R.
VI) Sulla natura concorsuale degli A.D.R.
VII) Sui riflessi di carattere penale del mancato pagamento del credito erariale ove anche non espressamente autorizzato in sede concorsuale
VIII) Sulla dichiarazione di fallimento anche senza previa risoluzione dell’A.D.R.
IX) Sulla prededucibilità dei finanziamenti negli A.D.R.
X) Sull'applicabilità solo alle nuove procedure degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall. come novellati dall’art. 3 D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020.
XI) Sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario in materia di transazione fiscale
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie