Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782

Sull’ammissibilità del concordato
Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782

“In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività d’impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l’unità dell’azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell’attivo per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell’impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l’onere finanziario della ricapitalizzazione dell’impresa insolvente, e, a favore dell’impresa, l’attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 6/2/2013 n. 2782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VITRONE Ugo - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18998-2006 proposto da: SOCIETA' GESTIONE PER IL REALIZZO S.P.A. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso l'avvocato CONFORTINI Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati DI CATALDO Vincenzo, RAVI' ANTONINO GIUSEPPE, giusta procura speciale per Notaio Dott. GIUSEPPE LOMBARDO di CATANIA - Rep. n. 44783 del 19.12.2012; - controricorrente - avverso la sentenza n. 740/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; udito, per la ricorrente, l'Avvocato PALANZA PAOLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'Avvocato DI CATALDO VINCENZO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con ricorso al Tribunale di Catania in data 3 febbraio 2003, il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario ad acta, all'uopo nominato su richiesta del Commissario liquidatore dall'Autorità di vigilanza, depositò una proposta di concordato. La proposta contemplava tra l'altro, per quel che qui rileva, il pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti in prededuzione e privilegiati; il pagamento inoltre dei debiti per IRPEF, INPS, INPDAI, ENASARCO e INAIL secondo termini e modalità previsti dalle leggi speciali, e per TFR e FIRR alla cessazione dei rapporti di lavoro subordinato e di agenzia del personale ancora alle dipendenze del consorzio; accantonamento per il pagamento dei debiti - giudizialmente contestati - nei confronti di due dipendenti e pagamento della merce in magazzino alle scadenze concordate con i fornitori nel corso dell'esercizio provvisorio; il pagamento, infine, del credito chirografario ammesso al passivo in favore di Federconsorzi, originariamente per la somma di L. 92.647.462.602, somma poi ridotta a L. 50.437.650.995 e il cui effettivo ammontare era oggetto di giudizi pendenti davanti al tribunale di Catania, nella percentuale del 2%. La proposta contemplava tra l'altro la destinazione di beni mobili e immobili strumentali, relativi sia alla sede del consorzio e sia alle sue agenzie, alla prosecuzione dell'attività d'impresa del consorzio, con sottrazione di essi alla liquidazione a favore dei creditori.
2.
Alla proposta si oppose la Società gestione per il Realizzo s.p.a., cessionaria del credito chirografario di Federconsorzi, lamentando tra l'altro l'ingiusto sacrificio delle sue ragioni creditorie a vantaggio della prosecuzione dell'attività d'impresa del consorzio, la riduzione del suo credito chirografario originariamente ammesso e per il quale pendeva altro giudizio tra le parti, la sottrazione di parte dell'attivo alla soddisfazione delle sue ragioni.
3.
Il tribunale omologò il concordato, e la Corte d'appello di Catania, con sentenza 12 luglio 2005 respinse il gravame interposto dalla società opponente. La corte territoriale ritenne in particolare che, nel caso del concordato regolato dalla L. Fall., art. 214, l'interesse pubblico alla sopravvivenza dell'impresa giustifichi la sottrazione alla liquidazione concorsuale della parte essenziale dell'attivo, costituita dai beni necessari alla continuazione dell'attività, altrimenti impossibile.
4.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la società opponente con atto notificato il 21 giugno 2006, per cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il consorzio resiste con controricorso e con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 52 e 214, artt. 2696 e 2740 c.c.. Il risanamento dell'impresa e il suo ritorno in bonis, considerato dalla corte territoriale obiettivo d'interesse pubblico tale da giustificare il sacrificio delle ragioni dei creditori, postulava alternativamente la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa, se l'esercizio provvisorio autorizzato avesse nel frattempo consentito il risanamento dell'impresa, o la liquidazione integrale, eventualmente anche attraverso lo strumento del concordato, nel caso contrario, ma non la restituzione di parte dell'attivo all'impresa a detrimento dei creditori insoddisfatti, non potendo il concordato essere utilizzato come mezzo per esdebitare l'imprenditore che conserverebbe i beni dell'impresa lasciando insoddisfatto il ceto creditorio. Il giudizio di omologazione, pertanto dovrebbe appuntarsi sulla sola modalità della liquidazione dell'intero patrimonio destinato all'esecuzione collettiva dalla liquidazione coatta amministrativa, e il concordato potrebbe avere effetto remissorio, di soddisfazione solo parziale dei creditori, solo sul presupposto della totale liquidazione dell'intero attivo sottoposto al concorso.
6.
Il motivo è fondato. Sul tema dei limiti e del significato della differenza tra le discipline del concordato, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, questa corte si è già pronunciata con la sentenza 18 marzo 2008 n. 7263, affermando il principio che la L. Fall., art. 214 - nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22 - delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui alla L. Fall., art. 124, nella quale, tuttavia, l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, tutelabile mediante le eventuali opposizioni. E' necessario pertanto che le prospettive di soddisfazione dei crediti, offerte dal concordato con la conservazione dell'impresa in bonis, siano almeno equivalenti a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione, perchè il concordato possa essere approvato nonostante le diverse preferenze manifestate dai creditori. Solo questa interpretazione appare conforme al criterio di legittimità costituzionale indicato dal giudice delle leggi, laddove ha ritenuto che le norme comuni a tutte le specie di liquidazione coatta amministrativa, dettate dalla legge fallimentare, hanno lo scopo di tutelare i diritti individuali dei creditori e riguardano "il momento giurisdizionale della liquidazione, per il quale valgono precisamente i principi sistematici che regolano il fallimento e le procedure concorsuali in genere; talchè si può fondatamente concludere che la liquidazione coatta realizza una forma di collaborazione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, per la coordinata tutela dell'interesse pubblico e degli interessi privati, pienamente compatibile con il vigente ordinamento costituzionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 159/1975).
7.
Con riferimento al dibattito processuale svoltosi in questo giudizio sembra di dover puntualizzare i seguenti punti decisivi. Innanzi tutto, condividendosi per quest'aspetto le considerazioni svolte dagli stessi organi della liquidazione concorsuale nella memoria depositata, a proposito della compatibilità del concordato coattivo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, si deve ricordare che nel concordato L. Fall., ex art. 214, l'unica deroga alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento riguarda l'assenza della votazione dei creditori, che però sono ampiamente tutelati con la previsione della procedura di opposizione al concordato; mentre tutte le altre regole essenziali, incluso l'effetto remissorio e la possibilità di soddisfare i creditori solo in misura percentuale, sono analoghe a quelle del concordato fallimentare e, proprio per questa ragione, non importano alcuna violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. In questo quadro ricostruttivo, ammettere che, diversamente dal comune concordato fallimentare, il concordato coattivo contemplerebbe altresì la possibilità - peraltro non affermata da alcuna disposizione di legge - di sottrarre una parte dell'attivo alle legittime aspettative di alcuni creditori, i quali sarebbero tacitati con una soddisfazione parziale pur in assenza di una liquidazione integrale dell'attivo, che sarebbe restituito alla stessa impresa insolvente, significherebbe porre a carico di questi creditori l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, così introducendo a favore delle imprese in liquidazione coatta dei benefici dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento. La circostanza che, in questo caso, non vi sarebbe un "aiuto di Stato", perchè l'onere per la realizzazione di uno scopo d'interesse pubblico sarebbe addossato ai creditori, vale a dire ad alcuni soggetti privati, pur allontanando la prospettiva della violazione della normativa comunitaria porrebbe evidentemente una questione di legittimità costituzionale. Il perseguimento di obiettivi di pubblica utilità non giustifica, infatti, il sacrificio delle ragioni dei creditori, che con quegli obiettivi non hanno alcuna relazione di strumentalità (diversamente da quanto avviene nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità), nè dei diritti dei privati che da quell'azione amministrativa non siano avvantaggiati in modo particolare, sì da giustificare il sacrificio medesimo. Il concordato coattivo dunque, non diversamente da quello fallimentare, offre ai creditori concorsuali una forma di soddisfazione delle loro ragioni alternativa, rispetto alla liquidazione del patrimonio secondo le forme ordinarie. L'unica differenza tra i due istituti è nel fatto che nel concordato fallimentare la scelta tra la liquidazione ordinaria e quella concordataria è rimessa all'approvazione dei creditori, ed è funzionale al loro apprezzamento di convenienza circa la previsione dei tempi, della percentuale e della probabilità di soddisfazione delle loro ragioni; laddove nel caso del concordato coattivo la valutazione di convenienza è fatta dalla pubblica amministrazione, in funzione dell'interesse pubblico a preservare l'impresa. Questo interesse, tuttavia, non giustifica alcuna riduzione del diritto dei creditori a far valere le loro legittime pretese sull'intero patrimonio del debitore, a norma dell'art. 2740 c.c.. Si viene così al tema delle modalità della liquidazione del patrimonio nel caso del concordato coattivo. La conservazione dell'impresa, tanto nell'uno quanto nell'altro concordato, e senza che possa farsi alcuna differenza al riguardo, non giustifica la pretesa di sottrarre alla liquidazione alcuni beni presenti nell'attivo della liquidazione, sol perchè necessari o indispensabili alla prosecuzione dell'attività. La conservazione dell'impresa può essere ottenuta con la sua cessione a un terzo, nella prospettiva del conseguimento di un ricavo maggiore o uguale, o anche soltanto più rapido o più sicuro, mentre l'interesse pubblico non potrebbe, come s'è già osservato, giustificare una scelta implicante una prospettiva certamente svantaggiosa per i creditori. Una simile facoltà, inoltre, non può essere argomentata dal contenuto della L. 28 ottobre 1999, n. 410, art. 5, comma 4, che si limita a contemplare le ipotesi di avvenuta presentazione di domanda di concordato L. Fall., ex art. 214, o di autorizzazione della cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ma non autorizza interpretazioni in deroga all'art. 2740 c.c.. In conclusione appare del tutto corretta la sintesi del problema, formulata nel ricorso, nel senso che, anche nella liquidazione coatta amministrativa, il concordato può avere effetto remissorio, di soddisfazione solo parziale dei creditori, solo sul presupposto della totale liquidazione dell'intero attivo sottoposto al concorso. 8.
Il motivo deve essere pertanto accolto, in forza del principio di diritto per il quale, in tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unità dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo, per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell'impresa insolvente.
9.
La sentenza impugnata, che a tale principio non si è attenuta, deve essere cassata, restando assorbiti tutti gli altri motivi. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con il rigetto della domanda di omologazione del concordato.
10.
Le spese dell'intero giudizio sono a carico della liquidazione coatta amministrativa, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'istanza di omologazione del concordato. Condanna la liquidazione coatta amministrativa al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida: per il primo grado, in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 500,00 per diritti e Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; per il giudizio d'appello, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 500,00 per diritti e Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre agli oneri di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013
Norme

Art. 214 L.F. Concordato


I.
L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.
II.
La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 207, quarto comma (2), e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.
III.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’ese­cuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
IV.
Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
V.
Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135.
VI.
Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
A differenza delle altre modifiche apportate dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, le quali si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quella di cui alla nota (1) del presente articolo si applica anche alle procedure concorsuali pendenti (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole: “nelle forme previste dall’art. 26, terzo comma” con le parole: “con le modalità di cui al­l’art. 207, quarto comma”. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Prassi
  • Interpello A.E. Toscana del 18 febbraio 2015
    Sull'interpretazione dell'art.183 Dpr 917/86 rispetto a modalità e termini inerenti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ultratrentennale intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della procedura di fallimento e di lca, anche ai fini della richiesta di rimborso dei crediti fiscali conseguenti alle ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari maturati in pendenza di procedura sulle disponibilità liquide della stessa
  • Circolare INPS, 8 agosto 2014, n. 103
    Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
    Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
    Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 dicembre 2012, n. 70750
    Individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E
    Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 26 marzo 2012, n. 27/E
    Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2
    Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53
    Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 dicembre 2004, n. 35302
    Crisi aziendale, programmi di risanamento ed intervento sui lavoratori
    Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 dicembre 2002
    Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività
  • Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
    Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
    Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E
    Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77
    I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Tutta la Giurisprudenza

Art. 214 L.F. Concordato

I) Sull'ammissibilità del concordato II) Sull'opposizione alla proposta concordataria III) Sugli effetti della risoluzione del concordato nella LCA I) Sull’ammissibilità del concordato Cassazione civile, sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782 II) Sull’opposizione alla proposta concordataria Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 2011, n. 7569 III) Sugli effetti della risoluzione del concordato nella LCA Cassazione civile, sez. lav., 09 luglio 2015, n. 14347

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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