Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
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Cassazione civile, sez. I, 27 novembre 2012, n. 20977
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“In tema di concordato fallimentare, la sentenza di omologazione, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione ai sensi dell'art. 136 l. fall., determina la chiusura del fallimento e fa cessare la generale <<vis attractiva>> del tribunale fallimentare, dovendosi escludere che i compiti di sorveglianza attribuiti dall'art. 137 l. fall. al giudice delegato, al curatore ed al comitato dei creditori circa l'adempimento comportino la necessità del protrarsi, in ipotesi di successiva controversia (nella specie, tra gli assuntori, ed avente ad oggetto il trasferimento, in favore di uno di essi, di beni dell'attivo del fallimento) della competenza di quel tribunale e dell'applicazione delle norme del relativo rito, atteso che l'art. 24 l. fall. attribuisce a detto tribunale la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento in quanto originate dallo stato di dissesto o comunque influenzate dal fallimento, per svolgersi esse nella procedura fallimentare, così da assicurare l'unità della esecuzione e la "par condicio credito rum".”
(Massima Ufficiale)
Norma
Art. 124 L.F. Proposta di concordato
I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
II.
La proposta può prevedere:
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
III.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
IV.
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
(1) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I (approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016)
Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali - Interpello Ministero del lavoro, 15 dicembre 2015, n. 28
Procedure di mobilità e relativo esonero del contributo di ingresso per le procedure concorsuali - Circolare INPS, 8 agosto 2014, n. 103
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291 - Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53
Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali - Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
Tutta la Giurisprudenza
Art. 124 L.F. Proposta di concordato
X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
XI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
XIII) Sul contenuto della proposta concordataria e sugli accordi collaterali tra assuntore e fallito
I) Sul controllo di legittimità del giudice delegato e di merito dei creditori e degli altri organi della procedura concordataria fallimentare
II) Sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore
III) Sull’interpretazione del termine “terzo”, sulla incedibilità delle revocatorie al fallito e sulla non obbligatorietà della formazione delle classi di creditori
IV) Sui limiti di verifica del soggetto proponente e sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore ed ai creditori
V) Sulla posizione giuridica dell’assuntore del concordato rispetto alle liti già proposte
VI) Sull’esistenza di più proposte concordatarie
VII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare
VIII) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare
IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato
X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
XI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
XII) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato
XIII) Sul contenuto della proposta concordataria e sugli accordi collaterali tra assuntore e fallito
XIV) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
XV) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario
XVI) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici
XVII) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare
XVIII) Sul termine per la presentazione del concordato fallimentare
XIX) Sul patto di limitazione della responsabilità
XXI) Sulla natura del concordato fallimentare
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie