Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, nei confronti del curatore dell'eredità giacente”.
(principio di diritto enunciato)
Norma

Art. 12Morte del fallito – I. Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.

II. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

III. Nel caso previsto dall’articolo 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore del­l’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del c.c. nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.

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Art. 12 L.F. Morte del fallito

Sull’applicabilità analogica dell’art. 12 al concordato preventivo liquidatorio

Legge Fallimentare Completa
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Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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