Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sull’impugnabilità dei decreti emessi in fase esecutiva
Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2013, n. 6643

“Poiché il trasferimento dei beni all’assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi decreti del giudice delegato – ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione di tali beni necessaria ai fini della trascrizione del suddetto titolo, nonché l’ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell’articolo 136, 3º comma, L.F. – hanno carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell’esercizio del suo potere dovere di sorveglianza sull’attuazione del concordato, e sono privi di carattere decisorio, non potendo influire con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale degli interessati, incise solo dalla menzionata sentenza, ne deriva che tali decreti non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 15/3/2013 n. 6643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30438-2006 proposto da: T.M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1A, presso l'avvocato GIANGIACOMO CLAUDIO, rappresentata e difesa dagli avvocati TRIPPANERA FILIPPO, LAU JOACHIM, giusta Procura in calce al ricorso; - ricorrente -
contro
INTESA LEASING S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso l'avvocato STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARIMBELLI NIVES, giusta procura a margine del controricorso; CURATELA DEL FALLIMENTO C.L.M. SERVIZI S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato BALIVA MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 18/07/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA; udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIANGIACOMO CLAUDIO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente Curatela, l'Avvocato TORALDO EDOARDO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per la controricorrente Intesa, l'Avvocato STANIZZI ANTONIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Prato, con sentenza7/10.11.1998 ha omologato il concordato fallimentare proposto da T.M.G., dichiarata fallita con sentenza 12.7.91, e dall'assuntore società CLM Servizi s.r.l., disponendo il trasferimento dei beni facenti parte della massa attiva a favore di quest'ultima, condizionato all'assunzione da parte del giudice delegato del provvedimento previsto dalla L. Fall., art. 136. In data 12.9.9 la CLM, con atto regolarmente trascritto, ha alienato alla Banca Commerciale Italiana, oggi Banca Intesa, l'immobile descritto in atti rientrante nel compendio fallimentare, prevedendo la risoluzione del contratto in caso di mancato trasferimento del bene a suo favore entro la data del 30 settembre 1999, previa autorizzazione del giudice delegato, che ha nel contempo ordinato la cancellazione sullo stesso della trascrizione della sentenza di fallimento con ordinanza ritualmente registrata ma non trascritta. Alla data prefissata del 30 settembre 1999 non è stata data attuazione al trasferimento del bene, rimasto in godimento della fallita. Dichiarato il fallimento della società CLM con sentenza 26.11.2002 del Tribunale di Pistoia, il curatore fallimentare ha chiesto al Tribunale di Prato d'integrare il provvedimento emesso ai sensi della L. Fall., art. 146 disponendo il trasferimento dell'immobile di proprietà della fallita T. ed il giudice delegato ha provveduto in conformità ordinando la trascrizione del relativo decreto. Con istanza 19.7.2005 la T., riabilitata con sentenza 16 aprile 2001, ha chiesto al Tribunale di Prato disporsi la cancellazione della trascrizione sull'assunto che non si era provveduto alla trascrizione nè della citazione per il giudizio di omologa nè della conseguente sentenza che neppure menzionava il bene asseritamente traslato. Con ordinanza 18 luglio 2006 il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che la cancellazione oggetto della richiesta non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 2668 c.c. e comunque l'istanza avrebbe presupposto l'introduzione di un ordinario giudizio di cognizione nel contraddittorio di tutte le parti. Avverso questo provvedimento T.M.G. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi resistiti con rispettivi controricorsi dal curatore del fallimento CLM e da Intesa Leasing s.p.a., succeduta alla Banca Intesa. Quest'ultima e la ricorrente hanno infine depositato rispettiva memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia col primo motivo violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 3 e 111 Cost. in collegamento con l'art. 2674 bis c.c., comma 2 e con la L. Fall., art. 26, e art. 737 c.p.c. e col secondo motivo violazione degli artt. 2643, 2668 e 2674 bis c.c.. Rilevando che nè la sentenza di omologa nè il decreto assunto dal giudice delegato ai sensi della L. Fall., art. 136 recavano l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile controverso, assume che la vendita dell'immobile da parte dell'assuntore a favore di BCI sì risolse per scadenza del termine, sì che ella non ne venne privata della titolarità. Il giudice delegato non aveva pertanto il potere di autorizzare il Conservatore dei RR.II. a cancellare la trascrizione della proprietà del cespite di cui ella era ancora proprietaria, con un provvedimento all'evidenza irregolare ed inidoneo perciò alla trascrizione, oltretutto emesso quattro anni dopo la chiusura del fallimento dal giudice delegato, che agì in carenza di potere, essendo gli organi preposti alla procedura decaduti per effetto della sentenza d'omologa del concordato. I controricorrenti deducono l'inammissibilità, in plurimi profili, del ricorso, e comunque la sua infondatezza. Le censure, alla stregua della vicenda riepilogata in narrativa, sono indirizzate avverso un decreto privo di carattere decisorio. In fatto, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare pronunciata dal Tribunale di Prato in data 10.11.1998, cui seguì la chiusura del fallimento dichiarato nei confronti dell'odierna ricorrente, aveva disposto la cessione dell'intero compendio inventariato all'assuntore, rimettendo l'adozione dei necessari successivi provvedimenti di esecuzione previsti dalla L. Fall., art. 136, al giudice delegato che vi provvide con decreto 22.7.99, con cui dichiarò l'adempimento del concordato e autorizzò il trasferimento dell'immobile all'assuntore, dando ordine al Conservatore di provvedere ai conseguenti adempimenti. Avveratasi la condizione prevista, la sentenza di omologazione ha dunque assunto la sua tipica veste di titolo fondante l'effetto traslativo dei beni della fallita in favore dell'assuntore, rispetto al quale anche il decreto del giudice delegato in discussione, emesso il 27.3.2001 e contenente l'identificazione dei dati catastali ad integrazione del precedente decreto del 22.7.99 adottato a mente della norma citata che dichiarava realizzata quella condizione, ha assunto valore meramente attuativo del titolo giurisdizionale, necessario per la sua trascrizione e di quella del precedente decreto, nonchè per la cancellazione delle iscrizioni gravanti sul cespite secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 136, comma 3. Rappresenta insomma un atto di carattere esecutivo al pari di quello precedente, a sua volta "dovuto dal giudice delegato nell'esercizio del potere-dovere di sorvegliare sull'esecuzione del concordato" (Cass. n. 13626/1992, 15716/2002, 8837/2007, 4863/2010), espressione dell'attività di sorveglianza e di controllo sull'esecuzione del concordato, privo pertanto di carattere decisorio (cfr. Cass. nn. 15176/2002, 4863/2010, 24438/2010, 11153/2012). E' infatti insuscettibile d'influire con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dei soggetti interessati - fallito, assuntore del concordato e terzo acquirente del bene facente parte della massa ceduta all'assuntore e da questo alienato, che furono incise dalla sola sentenza d'omologazione, giova ribadire, titolo giuridico del trasferimento dei beni di cui al concordato. Non è pertanto suscettibile d'impugnazione col ricorso straordinario per cassazione che rappresenta un rimedio eccezionale, proponibile anche avverso un provvedimento giurisdizionale avente forma di decreto, ma nel solo caso in cui abbia l'anzidetta connotazione, esclusa nella specie (v. Cass. nn. 19392/011, 15949/011, 14140/011). Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità determinandole in favore di ciascuno del resistenti nella misura di complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013
Norme

Art. 136 L.F. Esecuzione del concordato


I.
Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione (1).
II.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III.
Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato (2).
IV.
Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 17. Le spese sono a carico del debitore.
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
  • Interpello 55 2018 - Risposta n. 55 2018 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
    Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all’assuntore di concordati fallimentari – Articolo 110, comma 1, TUIR
  • Messaggio INPS,  14 giugno 2019, n. 2272
    Intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di trasferimento d’azienda: riepilogo e aggiornamento delle disposizioni
  • Interpello dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, prot. n. 5378/14 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
    . In liquidazione. Istanza presentata il 20 settembre 2013 concernente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. gs. n. 446 del 1997
  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20 Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge 3 dicembre 2004, n. 291
  • Circolare dell’Agenzia del Territorio, 9 luglio 2010, n. 2 Attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
    Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nel­l’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
    Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
    Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77 I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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