Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
Art. 152 L.F. Proposta di concordato
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Cassazione civile, sez. I, 14 giugno 2016, n. 12273
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“Lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati. Ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. “b”, L.F. non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, co. 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, co. 1, lett. “c”, c.c.”
(Massima DeJure)
Norma
Art. 152 L.F. Proposta di concordato
I.
La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
II.
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori (1).
III.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile (2).
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile (2).
(1) Comma sostituito dall’art. 135 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma introdotto dall’art. 135 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
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Art. 152 L.F. Proposta di concordato
Sui poteri del liquidatore volontario in sede di delibera ex art. 152 L.F.
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