Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
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Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 509
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“Una volta intervenuta la risoluzione del concordato preventivo e pronunciata la sentenza di fallimento, l’azione del curatore volta a dichiarare l’inefficacia dei pagamenti eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, si differenzia dalle azioni revocatorie fallimentare per una semplificazione degli elementi costitutivi non essendo necessaria la prova dell’insolvenza, quantunque si imponga in ogni caso una lettura restrittiva dei presupposti operativi, rappresentando un’eccezione al principio della stabilità delle riscossioni sancito dall’art. 140 co. 3 lf applicabile in via analogica anche alla risoluzione del concordato preventivo.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 138 L.F. Annullamento del concordato
I.
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
II.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
III.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 138 L.F. Annullamento del concordato
I) Sulla ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
II) Sulla prescrizione della ripetibilità dei pagamenti eseguiti in caso di concordato risolto
III) Sulla natura di litisconsorte necessario del garante in caso di risoluzione o annullamento del concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie