Cassazione civile, 21 giugno 2019, n. 16804 (Rel. Fidanzia) (c)
“Ai sensi dell’art. 124, co. 4, l. fall. possono legittimamente escludersi dal perimetro della proposta di concordato fallimentare i creditori non ammessi al passivo e non ancora opponenti al momento del deposito della domanda concordataria. Difatti, l’opinare diversamente, oltre in palese contrasto con il tenore letterale della norma , si pone in conflitto con lo spirito della legge fallimentare di non apprestare particolari tutele ai creditori tardivi, i quali non hanno diritto di partecipare alle ripartizioni dell’attivo precedenti (l.fall., art. 112), salvo che siano assistiti da cause di prelazione o dimostrino che il ritardo non è ad essi imputabile, con divieto di ripetizione di quanto già ripartito (l.fall., art. 114). Nel concordato fallimentare è ulteriormente accentuata tale tendenza, essendo esclusi dal concorso, non solo i creditori chirografari, ma anche quelli prelatizi che non abbiano presentato domanda di ammissione allo stato passivo al momento del deposito della proposta di concordato fallimentare, essendo pienamente rispondente all’intento del legislatore favorire in ogni modo la soluzione concordataria, così facilitando la chiusura della procedura fallimentare."
Art. 124 L.F. Proposta di concordato
I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
La proposta può prevedere:
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 305 del 2015/I (approvato dal CNN nella seduta del 12-13 Gennaio 2016)
Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali - Interpello Ministero del lavoro, 15 dicembre 2015, n. 28
Procedure di mobilità e relativo esonero del contributo di ingresso per le procedure concorsuali - Circolare INPS, 8 agosto 2014, n. 103
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Documento per la consultazione Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, 2 dicembre 2013
Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operativita’ connessa con l’anomalo utilizzo di trust
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291 - Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53
Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali - Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili