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Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Nel caso di concordato fallimentare (o di concordato preventivo), l’accordo, intervenuto post omologa tra il debitore ed alcuni creditori chirografi, che prevede l'ulteriore riduzione del debito, non produce gli effetti esdebitatori di cui all’art. 184 L.F. Pertanto, l’accordo transattivo de qua non lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti del fideiussore del debitore, ma produce anche nei suoi confronti la stessa riduzione del debito garantito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1239 c.c e 1941 c.c.”. (massima redazionale)
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