Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
II.
L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 70, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4; b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell’amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo (1) .
III.
L’amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a un anno (2) .
IV.
I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
V.
I commissari straordinari possono richiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
VI.
I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
VII.
Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’articolo 74, i cui termini sono triplicati.
VIII.
La Banca d’Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito del bilancio previsto dall’articolo 75, comma 2.
(1) Lettera corretta da Comunicato 12 gennaio 1994, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1994, n. 8 e, successivamente, così sostituita dall’art. 9.31, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l’art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie