Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 169/2007
Art. 67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. – I. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
III. Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (1);
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile (2);
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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(1) Lettera sostituita dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
(2) Lettera modificata dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
NORMA PRECEDENTE: D.L. n. 35/2005
Art. 67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (1). – I. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
III. Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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(1) Articolo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – suppl. ord. n. 91.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. – I. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
I) Sul professionista attestatore
- Cassazione Civile, sez. I, 22 giugno 2020 n. 12171 (Rel. Fidanzia)
- Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9927 (Rel. Acierno)
- Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2015, n. 5524
- Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521
- Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927
- Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706
II) Sulla valutazione giudiziale dell’idoneità del piano attestato
III) Sulla mancata qualifica di pubblico ufficiale dell’attestatore
IV) Sulla natura non concorsuale dei Piani Attestati di Risanamento
V) Sulla consecutio tra procedure concorsuali
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 319/202, "Articolo 88, comma 4 ter del TUIR di cui al d.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917. Riduzione dei debiti dell'impresa a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese di piani attestati ai sensi ell'art. 67 della legge fallimentare" (tratto da www.agenziaentrate.gov.it)
- CNDCEC, Linee guida per il risanamento delle imprese agricole,Febbraio 2021 (tratto da www.commercialisti.it )
- CNDCEC, “Principi di attestazione dei piani di risanamento”
a cura di AIDEA, FNC, ANDAF, APRI, OCRI
Bozza per consultazione ottobre 2020
(revisione ottobre 2020)
(tratto da www.commercialisti.it ) - Osservatorio Internazionale crisi di impresa, n. 2, 26 Ottobre 2020, CNDCEC
(tratto da www.commercialisti.it) - Bankitalia: 17° aggiornamento delle istruzioni sulla Centrale dei Rischi
(tratto da ilsocietario.it) - Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali Circolare, 08 agosto 2016 n. 27
Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Verifiche ispettive nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione del trattamento di CGIS - Linee-guida, Finanziamento alle imprese in crisi, 28 aprile 2015, II edizione, edite da Università degli Studi di Firenze, CNDCEC, Assonime
Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi seconda edizione 2015 - Circolare INPS, 8 agosto 2014, n. 103
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 giugno 2013, n. 20
Art. 1 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge del 3 dicembre 2004, n. 291 - Circolare INPS, 9 maggio 2002, n. 88
Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali. Articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001). Disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni civili - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 5 agosto 2011, n. 41/E
D.L. 6 luglio 2001, n. 98. recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11. Commento alle novità fiscali