Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 3 L.F. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo

I.
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata(2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’articolo 195.
(abrogato il secondo comma) (3)

(1) (2)L’art. 147 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La modifica entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3)Comma abrogato dall’art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica entrata in vigore il 16 luglio 2006.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 3Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata.  I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’articolo 195.

II. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.

Giurisprudenza
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Prassi

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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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