Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 263, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

I.
I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
II.
Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
III.
Si applica l’articolo 215 L.F.
Giurisprudenza
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Prassi
  • Regolamento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, 17 dicembre 2013, n. 4
    Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al Titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), Capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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