Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 236 L.F. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria

I.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (2), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
II.
Nel caso di concordato preventivo, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell’art. 227 agli institori dell’imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
III.
Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4) (3).
 

 

(1) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto alla rubrica le parole: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria».
Riteniamo che l’aver riportato in G.U. 192/15 nella rubrica dell’art.236 legge fall. ancora l’istituto abrogato dell’amministrazione controllata sia un evidente refuso di trascrizione.
(2) L’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole: ««o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria».
(3) Comma aggiunto dall’art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2 e 3 entrano in vigore il 27 giugno 2015, unitamente alla entrata in vigore del citato decreto legge.

norma precedente: d.lgs. n.5/2006

Art. 236Concordato preventivo e amministrazione controllata (1). – I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti (1).

II. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori (1).

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(1) A norma dell’art. 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Capo III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa

Art. 236. Concordato preventivo e amministrazione controllata. – I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

II. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell’ammini­strazione controllata;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.

Giurisprudenza

Sui rapporti tra bancarotta e atti concordatari



Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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