È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (2), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo, si applicano:
Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4) (3).
norma precedente: d.lgs. n.5/2006
Art. 236. Concordato preventivo e amministrazione controllata (1). – I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti (1).
II. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;
3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;
4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori (1).
—————
(1) A norma dell’art. 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa
Art. 236. Concordato preventivo e amministrazione controllata. – I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
II. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell’articolo 227 agli institori dell’imprenditore;
3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.