Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.
Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell’articolo 137.
II.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.
III.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 215. Risoluzione e annullamento del concordato. – I. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’articolo 137.
II. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 138.
III. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie