Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
II.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
III.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
IV.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.
Giurisprudenza
Sul momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie