Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17 (1). Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006
Art. 166. Pubblicità del decreto (1). – I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
—————
(1) Articolo sostituito dall’art. 142 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 166. Pubblicità del decreto. – I. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 88.