Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 153 L.F. Effetti del concordato della società

I.
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento (1).
II.
Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26 (2).
 

 

(1) Comma modificato dall’art. 136 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
(2) Comma sostituito dall’art. 136 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 153. Effetti del concordato della società. – I. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell’articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.

II. Sull’opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.

Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
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TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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