Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.
II.
Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
III.
Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento. IV. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
(1) Articolo introdotto dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6.
II.
Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all’articolo 14-ter, comma 5, lettera b).
III.
Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento. IV. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
(1) Articolo introdotto dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
Giurisprudenza
Non sono presenti elementi di Giurisprudenza in questo articolo.
Prassi
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E
Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925
Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013) - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 21 giugno 2012, n. 27/E
Risposte a quesiti in materia di imposta di registro – Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 3 agosto 2010, n. 42/E
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari – articolo 11 del Tuir - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2002, n. 89/E
Termini per l’emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello – articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Circolare, Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, 17 aprile 2000, n. 77
I.V.A. – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – Articolo 13-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie