Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 132 L.F. Intervento del pubblico ministero (abrogato)

(abrogato)

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 132Intervento del pubblico ministero. – I. Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.

Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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