Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 128 L.F. Approvazione del concordato

 

I.
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi (1).
II.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
III.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza (2).
IV.
Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima (3).
 

 

(1) L’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha sostituito con il comma attuale i commi primo e secondo.
(2) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(3) Comma aggiunto dall’art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 – suppl. ord. n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.

NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 5/2006

Art. 128Approvazione del concordato (1). – I. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

II. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.

III. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

IV. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 118 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.

NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942

Art. 128Approvazione del concordato. – I. Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.

II. I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell’articolo 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell’articolo precedente.

III. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell’articolo 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.

Giurisprudenza
Prassi
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Disposizioni penali

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