Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
II.
Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti; c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. III.
All’udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
III-bis.
A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
IV.
Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
V.
Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.
VI.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
(1) Articolo modificato dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
Giurisprudenza
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Prassi
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 1° agosto 2013, n. 26/E
Perdite su crediti – Articolo 101, comma 5 del TUIR modificato dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Messaggio INPS, Direzione Centrale Entrate, 21 marzo 2013, n. 4925
Durc – Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013) - Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 3 agosto 2010, n. 42/E
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari – articolo 11 del Tuir - Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53
Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie