Artt. 167 - 168 - 169 - 169 bis
Art. 167. Amministrazione dei beni durante la procedura. – I. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (1).
II. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
III. Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma (2).
(1) Comma modificato dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 167. Amministrazione dei beni durante la procedura. – I. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.
II. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Art. 168. Effetti della presentazione del ricorso. – I. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore.
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).
(1) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(2) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole “al decreto”, poste dopo le parole “creditori per titolo o causa anteriore”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(3) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola “esecutive” ha aggiunto le seguenti: “e cautelari”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
(4) L’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.”. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. n. 83/2012 cit.).
NORMA PRECEDENTE: D.Lgs. n. 169/2007
Art. 168. Effetti della presentazione del ricorso. – I. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (1).
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente.
—————
(1) Comma modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 168. Effetti della presentazione del ricorso. – I. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’articolo precedente.
Art. 169. Norme applicabili. – I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
II. Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
NORMA PRECEDENTE: D.LGS. N.5/2006
Art. 169. Norme applicabili (1). – I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (1).
(1) Comma modificato dall’art. 144 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
NORMA PRECEDENTE: R.D. n. 267/1942
Art. 169. Norme applicabili. – I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (1).
—————
(1) Corte cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dichiarato l’illegittimità cost. del combinato disposto dell’art. 59, richiamato dal articolo, ove esclude le rivalutazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.
Art. 169-bis. Contratti pendenti (1).– I. Il debitore con il ricorso di cui all’articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente (2).
II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161 (3).
III. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.
V. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato (4).
(1) L’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha sostituito, in sede di conversione, le parole “in corso di esecuzione” dalla seguente “pendenti”.
(2) Comma sostituito dall’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 che ha sostituito le parole “contratti in corso di esecuzione” con “contratti ancora ineseguiti o non compiutamente ineseguiti”.
(3) L’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha aggiunto alla fine del comma le seguenti parole: “ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161”.
(4) Comma aggiunto dall’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3 e 4 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge.
NORMA PRECEDENTE: D.L.83/2012
Art. 169-bis. Contratti in corso di esecuzione (1). – I. Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
II. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
III. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.
—————
(1) Articolo introdotto dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica si applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, D.L. 83/2012 cit.).