Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
Art. 240 L.F. Costituzione di parte civile
Giurisprudenza
Visite: 304
Cassazione penale, sez. V, 08 febbraio 2016, n. 5010
Giurisprudenza
Visite: 304
Giurisprudenza
Visite: 304
“La società debitrice concordataria è legittimata a costituirsi parte civile contro i suoi ex organi gestori.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 240 L.F. Costituzione di parte civile
I.
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
II.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 240 L.F. Costituzione di parte civile
Art. 240 L.F. Costituzione di parte civile
I) Sulla costituzione di parte civile del Commissario
II) Sulla costituzione di parte civile del Debitore Concordatario
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie