Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660 (Rel Pazzi) (a)
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“Quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto — non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”.
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass, 25167/2016; Cass., 19414/2017
(Antonio Pezzano- IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 9 L.F. Regio decreto - 16/03/1942, n.267
I.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
II.
Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (1).
Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (1).
III.
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero (1).
L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero (1).
IV.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea (2).
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea (2).
V.
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7 (2).
Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7 (2).
(1) Comma sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito dall’art. 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie