Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla posizione giuridica dell’assuntore del concordato rispetto alle liti non proposte Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263

“All’assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo sub ingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l’assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ., relativamente a procedura avente ad oggetto l’immobile di proprietà del debitore originario”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. III - 30/11/2010 n. 24263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. DI NANNI Luigi Francesco- Presidente
- Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
- Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere
- Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
- Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23063-2006 proposto da: S.P. (OMISSIS), in proprio e quale amministratore unico della Società I GIOIELLI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato MONTEFALCONE CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato FARIO MARIA ADELE con studio in 46100 MANTOVA, VIA CONCILIAZIONE 90 giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente - e
contro
C.G. (OMISSIS); - intimato - avverso la sentenza n. 323/2006 del TRIBUNALE di MANTOVA, SECONDA SEZIONE, emessa l'8/3/2006, depositata il 20/03/2006, R.G.N. 455/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO; udito l'Avvocato CLAUDIO MONTEFALCONE; udito l'Avvocato MARIA ADELE FARIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.P., in proprio, e la società I Gioielli s.r.l., rappresentata dalla stessa S., proposero reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi avverso l'avviso di vendita emesso dal notaio delegato nella procedura esecutiva immobiliare promossa da G.G. nei confronti di C.G.. Dedussero le opponenti di essere subentrate nella proprietà dell'immobile pignorato (con atto di pignoramento trascritto il 22 maggio 1999) in forza di sentenza di omologazione del concordato fallimentare trascritta il 15 novembre 1994 ed, in qualità di proprietarie del bene oggetto dell'esecuzione, chiesero che, previa sospensione della vendita, fosse dichiarata la nullità del detto avviso, poichè non era stato loro comunicato e poichè le opponenti non erano state destinatarie nemmeno degli avvisi ex artt. 485 e 489 c.p.c.. Il Tribunale di Mantova, ritenuta proponibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto del notaio delegato, ha dichiarato le opponenti prive di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c. poichè terze rispetto al processo esecutivo, in quanto: a) il terzo divenuto proprietario in forza di acquisto trascritto prima del pignoramento può proporre soltanto opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.; b) secondo la giurisprudenza più recente, anche il terzo che abbia trascritto il suo titolo di acquisto dopo la trascrizione del pignoramento può giovarsi di tale ultimo rimedio, ma non anche di quello dell'opposizione agli atti esecutivi; c) la giurisprudenza di segno contrario a quella da ultimo citata riconosce la legittimazione all'opposizione agli atti esecutivi a chi abbia acquistato successivamente al pignoramento, ma, nel caso di specie, le opponenti avevano fatto leva sulla qualità della S. di prima trascrivente rispetto al G.; d) la sentenza omologativa del concordato fallimentare è stata trascritta in favore della "massa dei creditori" e non anche dell'assuntore del concordato, come avrebbe dovuto se fosse stata traslativa della proprietà dei beni del fallito a quest'ultimo; e) l'assuntore che non può vantare una precedente trascrizione a suo favore della sentenza omologativa del concordato fallimentare non può far valere il suo diritto nei confronti del creditore pignorante; f) la S. non poteva dolersi dell'inosservanza nei suoi confronti dell'art. 498 c.p.c. poichè non era creditrice dell'esecutato, ma semmai sua avente causa. Avverso la sentenza del Tribunale di Mantova hanno proposto ricorso per cassazione sia la S. che la società "I Gioielli", a mezzo di quattro motivi. Si è difeso con controricorso il G.. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Infondato è il primo motivo, attraverso il quale le ricorrenti (lamentando la violazione delle norme sulla trascrizione e di quelle della legge fallimentare, nonchè i vizi della motivazione) sostengono che la S. non sarebbe stata estranea all'esecuzione, bensì terzo acquirente attraverso l'assunzione del concordato fallimentare (equiparabile al debitore esecutato) e, come tale, ben avrebbe potuto far valere i vizi dell'esecuzione. Infatti, l'assuntore del concordato fallimentare non è successore a titolo particolare del fallito, ma può diventarlo solo se subentra nelle singole posizioni debitorie, con la contestuale liberazione del debitore originario. Circostanza che, nella specie, non s'è verificata, con la conseguenza che le ricorrenti non sono legittimate a proporre opposizione agli atti dell'esecuzione alla quale sono estranee. I motivi secondo (con il quale ci si duole del fatto che non sia stato considerato che mancava l'avviso dell'espropriazione alla srl I Gioielli, acquirente dei beni pignorati), terzo (con il quale si sostiene che, in attesa del decreto del GE sul reclamo, il notaio non avrebbe potuto emettere l'ordinanza di fissazione della vendita) e quarto (che fa riferimento alle discordanze dei verbali di comparizione delle parti davanti al GE) restano assorbiti, introducendo questioni che possono essere fatte valere mediante opposizione agli atti, che, come s'è detto, le ricorrenti non sono legittimate a proporre. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna delle ricorrenti a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010
Norma

Art. 124 L.F. Proposta di concordato


I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
II.
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
III.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
IV.
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 124 L.F. Proposta di concordato

 

X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
 

I) Sul controllo di legittimità del giudice delegato e di merito dei creditori e degli altri organi della procedura concordataria fallimentare

 

II) Sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore

 

III) Sull’interpretazione del termine “terzo”, sulla incedibilità delle revocatorie al fallito e sulla non obbligatorietà della formazione delle classi di creditori

 

IV) Sui limiti di verifica del soggetto proponente e sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore ed ai creditori

 

V) Sulla posizione giuridica dell’assuntore del concordato rispetto alle liti già proposte

 

VI) Sull’esistenza di più proposte concordatarie

 

VII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare

 

VIII) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare

 

XI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento

 

XII) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato

 

XIII) Sul contenuto della proposta concordataria e sugli accordi collaterali tra assuntore e fallito

 

XIV) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare

 

XV) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario

 

XVI) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici

 

XVII) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare

 

XVIII) Sul termine per la presentazione del concordato fallimentare

 

XIX) Sul patto di limitazione della responsabilità

 

XXI) Sulla natura del concordato fallimentare

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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