Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Sulla natura non definitiva del provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato
Cassazione civile, sez. I, 20 maggio 2011, n. 11178
“In tema di concordato fallimentare, proposto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pendente all’entrata in vigore del successivo D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza manca del carattere sia di decisorietà su diritti soggettivi, sia di definitività e pertanto – non essendo immodificabile, né precludendo la riproponibilità della stessa, o di altra emendata, proposta di concordato – non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.; inoltre, non implicando la delibazione, all’esito della quale è emesso il predetto provvedimento, la risoluzione di una controversia su diritti soggettivi suscettibili di acquistare, in difetto di impugnazione, autorità di giudicato in ordine a tali diritti ma limitandosi – ai sensi del novellato articolo 125 L.F. – alla verifica meramente processuale dei requisiti formali prescritti dalla legge, cioè del regolare svolgimento della procedura e dell’idoneità dei suoi atti a produrre gli effetti previsti dalla norma, nemmeno assume rilievo l’individuazione della normativa applicabile, se anteriore o posteriore alle citate disposizioni riformatrici”. (massima ufficiale)

Cassazione civile sez. I - 20/5/2011 n. 11178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
- Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
- Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere
- Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della COFIMA S.P.A., e CI.A. S.R.L.. in persona del legale rappresentante p.t. D.B.M., elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G.B. Vico n. 22. presso l'avv. BELLACOSA Maurizio, unitamente all'avv. ADRIANO BELLACOSA del foro di Nocera Inferiore, dal quale sono rappresentali e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA COFIMA S.P.A.; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Salerno depositato il 14 aprile 2009. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2 marzo 2011 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
- Con decreto del 14 aprile 2009, il Tribunale di Salerno ha rigettato il reclamo proposto da F.G., dalla Cofima S.p.a., dalla CIA S.r.l. e da D.B.M. avverso l'ordinanza emessa il 14 gennaio 2009, con cui il giudice delegato al fallimento della Cofima aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato fallimentare presentata dai reclamanti. Premesso che la proposta era stata avanzata ad oltre due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il Tribunale ha rilevato che, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 124, nel testo modificato dal D.Lgs. cit., la proposta non può essere presentata dal fallito quando siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Tale disposizione, ai sensi del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22, comma 2, si applica alle procedure di concordato aperte successivamente all'entrata in vigore della riforma, ancorchè la procedura fallimentare fosse già in corso a tale data, come conferma l'art. 150 del D.Lgs. n. 5 cit., il quale prevede che solo le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore di tale decreto sono definite secondo la legge anteriore. Tale interpretazione, ad avviso del Tribunale, non contrasta con l'art. 24 Cost., non comprimendo eccessivamente la facoltà del fallito di proporre soluzioni concordate alla crisi d'impresa, ma risolvendosi nell'introduzione di un termine, peraltro non ristretto, la cui decorrenza va ancorata all'entrata in vigore della riforma.
2.
- Avverso il predetto decreto gl'istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Il ricorso è inammissibile. In tema di concordato fallimentare, e con riferimento alla disciplina dettata dal R.D. n. 267 del 1942. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, questa Corte ha infatti affermato costantemente che il provvedimento con cui il tribunale fallimentare abbia confermato, in sede di reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26, il decreto di rigetto dell'istanza di concordato emesso dal giudice delegato, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto, non essendo immodificabile e non precludendo la riproposizione della domanda, non ha carattere decisorio nè definitivo (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 7006; 16 giugno 2004, n. 11317; 11 agosto 2000, n. 10686; 22 gennaio 1996, n. 461). Il provvedimento in questione si inserisce nella prima fase della procedura di concordato fallimentare, caratterizzata dalla presentazione della relativa proposta ad opera del fallito, cui fanno seguito la comunicazione della stessa ai creditori, unitamente ai pareri del curatore e del comitato dei creditori, nonchè l'approvazione o il rigetto della proposta da parte dei creditori stessi; solo in caso di approvazione si passa alla fase successiva, costituita dal giudizio di omologazione, che ai sensi del testo originario dell'art. 129 si svolgeva ad impulso d'ufficio e si concludeva con sentenza impugnabile con l'appello, mentre nel testo riformato è rimesso all'iniziativa di parte e si chiude con decreto motivato reclamabile dinanzi alla corte d'appello. Nell'ambito della prima fase, la disciplina originaria demandava al giudice delegato una delibazione preliminare della proposta, da compiersi prima della comunicazione della stessa ai creditori, ed avente ad oggetto non solo un controllo di legittimità, volto al riscontro della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 124, ma anche una valutazione di convenienza, rispondente alla finalità di evitare le perdite di tempo e le spese connesse alla presentazione di proposte palesemente inaccettabili. Il nuovo testo dell'art. 125, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 9, comma 6, disponendo che la comunicazione ai creditori abbia luogo "valutata la ritualità della proposta", circoscrive invece tale delibazione alla mera legalità della stessa, conformemente alle linee ispiratrici della riforma, improntata alla valorizzazione degli aspetti negoziali della procedura, con conseguente devoluzione della valutazione di convenienza al curatore ed al comitato dei creditori, e corrispondente limitazione non solo del sindacato spettante al giudice delegato all'atto della presentazione della proposta, ma anche di quello demandato al tribunale in sede di omologazione del concordato. Questa diversa configurazione della procedura di concordato non ha tuttavia comportato una modificazione dell'efficacia dei provvedimento di rigetto emesso all'esito della preliminare delibazione affidata al giudice delegato (o di quello di conferma emesso dal tribunale in sede di reclamo), in quanto l'esaltazione della natura contrattuale del concordato, quale risultato della convergenza delle volontà manifestate dal fallito mediante la proposta e dai creditori attraverso l'approvazione, non consente di ravvisare in tale delibazione la risoluzione di una controversia inerente a diritti soggettivi, suscettibile di acquistare, in mancanza d'impugnazione, autorità di giudicato in ordine a tali diritti. Essa, avendo ad oggetto la sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge e, più in generale, la conformità della proposta alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione ed il contenuto indispensabile, attiene piuttosto alla verifica del regolare svolgimento della procedura e dell'idoneità dei relativi atti a produrre gli effetti previsti dalla legge, e non preclude pertanto la proposizione di una nuova istanza, eventualmente emendata dai vizi rilevati dal giudice delegato o dal tribunale, o anche la riproposizione della medesima istanza, con l'illustrazione delle ragioni per cui si ritiene erronea la valutazione che ha condotto al provvedimento di rigetto. Ai fini della valutazione in ordine all'impugnabilità di quest'ultimo con il ricorso straordinario per cassazione, non assume pertanto alcun rilievo l'individuazione della disciplina del concordato fallimentare applicabile alla fattispecie in esame, in relazione alla data di presentazione della relativa istanza, non atteggiandosi diversamente la portata della decisione, a seconda che la si ritenga regolata dal lesto originario della legge fallimentare, o da quello risultante dai decreti legislativi di riforma. Ciò che conta, infatti, in entrambi i casi, è la rilevanza meramente processuale del provvedimento in esame, al quale fanno pertanto difetto i caratteri che giustificano l'applicabilità del predetto rimedio, ovverosia la decisorietà e la definitività, intese come idoneità ad incidere, con l'efficacia propria del giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale.
2.
- Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011
Norma

Art. 125 L.F. Esame della proposta e comunicazione ai creditori


I.
La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma (1).
II.
Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole (2). Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.
III.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.
IV.
Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.
 

 

(1) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto gli ultimi due periodi del comma.
(2) Periodo sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Le nuove disposizioni di cui alle note 1 e 2 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli artt. 92, 171, 207 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’art. 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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