Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 17/4/2013 n. 9316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:sentenza
contro
P.Q.M.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
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Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316
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Sulla prededucibilità dei crediti professionali anteriormente sorti in funzione di procedure concorsuali
Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2013, n. 9316
“Il dettato dell’articolo 111, comma 2, L.F. è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti, quali quelli professionali, sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell’introduzione dell’articolo 182-quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nell’articolo 111, cit. (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento”. (in
www.dejure.it)Cassazione civile sez. I - 17/4/2013 n. 9316
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da: N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via S. Pellico 24, presso l'avv. Valvo Giuseppe, che con l'avv. Marinoni Roberto lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
Fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. in persona del curatore; - intimato - avverso il Tribunale di Milano n. 7732 del 7.6.2011; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni; Udito l'avv. Valvo per N.; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.4.2010 N.G. chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l., in via privilegiata, della somma di Euro 130.000 oltre interessi, in relazione all'attività svolta per l'assistenza e la redazione di un ricorso per concordato preventivo e, in via chirografaria, dell'importo di Euro 28.612,76, a titolo di IVA relativa al credito insinuato in via privilegiata e delle spese anticipate per la fallita. Con successiva istanza del 9.8.2010 N. modificava poi tale domanda deducendo la prededucibilità dei crediti per i quali era stata chiesta l'ammissione in privilegio, istanza quest'ultima che veniva disattesa dal giudice delegato in sede di verificazione dello stato passivo. Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava che "la disciplina vigente finisce con l'escludere la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'art. 161, comma 3, L Fall., la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura". Avverso la decisione N. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il solo motivo di impugnazione N. ha denunciato violazione dell'art. 111 L. Fall., con riferimento all'affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell'attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa. Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto dell'art. 111 L. Fall., che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie. La censura è fondata. L'art. 111, comma 2, L. Fall. indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato. Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2010, n. 122, vale a dire prima dell'introduzione dell'art. 182 quater L. Fall.. Detta disposizione aveva per l'appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicchè non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti. Il rilievo non è tuttavia condivisibile. Il dettato dell'art. 111, comma 2, L. Fall. è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento. In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (L. 30 luglio 2010, n. 122), che hanno comportato una riscrittura dell'art. 182 quater L. Fall., così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione. Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., per la quale il credito del N. deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto. La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ammette al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. il credito di N. in prededuzione, con il privilegio riconosciuto e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013
Norme
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
I.Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) (1) (2).
(1) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
(2) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell’art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma”.
Prassi
Art. 111 L.F. Ordine di distribuzione delle somme
- Circolare della Banca d’Italia, Centrale dei rischi, dell’11 febbraio 1991, n. 139, (14° aggiornamento) del 29 aprile 2011. Istruzioni per gli intermediari creditizi
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 3 aprile 2008, n. 127/E
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatturazione prestazioni professionali nell’ambito delle procedure concorsuali – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie