Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
“Il principio secondo cui ai sensi dell’art. 140 co. 3 lf i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso in base al concordato risolto o annullato, è applicabile in via analogica al concordato preventivo risolto cui poi segua la sentenza dichiarativa di fallimento. Tale principio deve comunque interpretarsi nel senso che detti pagamenti non debbono comunque appalesarsi estranei alle finalità dell'istituto concordatario in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 138 L.F. Annullamento del concordato

 

I.
Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
II.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
III.
Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
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Art. 138 L.F. Annullamento del concordato

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