Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
Giurisprudenza
Visite: 328
Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2016, n. 509
Giurisprudenza
Visite: 328
Giurisprudenza
Visite: 328
“Una volta intervenuta la risoluzione del concordato preventivo e pronunciata la sentenza di fallimento, l’azione del curatore volta a dichiarare l’inefficacia dei pagamenti eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, si differenzia dalle azioni revocatorie fallimentare per una semplificazione degli elementi costitutivi non essendo necessaria la prova dell’insolvenza, quantunque si imponga in ogni caso una lettura restrittiva dei presupposti operativi, rappresentando un’eccezione al principio della stabilità delle riscossioni sancito dall’art. 140 co. 3 lf applicabile in via analogica anche alla risoluzione del concordato preventivo.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 137 L.F. Risoluzione del concordato
I.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
II.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
III.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
IV.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
V.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
VI.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
VII.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
VIII.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie