Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norma

Art. 124 L.F. Proposta di concordato


I.
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (1).
II.
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
III.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (2).
IV.
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (3).
 

 

(1) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi


Tutta la Giurisprudenza

Art. 124 L.F. Proposta di concordato

 

X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare
 

I) Sul controllo di legittimità del giudice delegato e di merito dei creditori e degli altri organi della procedura concordataria fallimentare

 

II) Sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore

 

III) Sull’interpretazione del termine “terzo”, sulla incedibilità delle revocatorie al fallito e sulla non obbligatorietà della formazione delle classi di creditori

 

IV) Sui limiti di verifica del soggetto proponente e sul possibile abuso di diritto della proposta del terzo rispetto al debitore ed ai creditori

 

V) Sulla posizione giuridica dell’assuntore del concordato rispetto alle liti già proposte

 

VI) Sull’esistenza di più proposte concordatarie

 

VII) Sul principio di unitarietà del periodo fiscale concernente fallimento chiuso mediante concordato fallimentare

 

VIII) Sulla possibilità dei coobligati del debitore di avvalersi dell’accordo transattivo stipulato con il garante il concordato fallimentare

 

IX) Sulla natura degli effetti esdebitatori relativi agli accordi successivi all’omologa del concordato

 

X) Sulla legittimazione processuale dell’assuntore nel concordato fallimentare

 

XI) Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento

 

XII) Sul giudice competente in caso di controversie tra assuntori del concordato

 

XIII) Sul contenuto della proposta concordataria e sugli accordi collaterali tra assuntore e fallito

 

XIV) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare

 

XV) Sui poteri interpretativi dei patti, sul cd. ”concordato controllato”, sullo stagittario

 

XVI) Sui limiti del ricorso alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, L.F. e sul diritto di voto dei creditori prelatizi pagati oltre gli ordinari tempi tecnici

 

XVII) Sulla trasferibilità delle concessioni e contratti pubblici in sede di concordato fallimentare

 

XVIII) Sul termine per la presentazione del concordato fallimentare

 

XIX) Sul patto di limitazione della responsabilità

 

XXI) Sulla natura del concordato fallimentare

 
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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