Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 08 giugno 2018, n. 15012 (Rel. Terrusi)

“La chiusura del fallimento a seguito di omologa del concordato fallimentare, in pendenza di azione revocatoria che non sia stata dichiarata o notificata ex art. 300 c.p.c., non  comporta l’interruzione del processo bensì  la prosecuzione della causa tra le parti originarie, pur essendo decaduti gli organi preposti al fallimento (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 43 L.F. in ordine all’invocata automatica chiusura della procedura essendo la norma de qua dettata per la distinta ipotesi dell’ apertura di fallimento, non per la chiusura conseguente all'omologazione di un concordato che nella fattispecie, ante novella del 2006, si era verificata automaticamente ai sensi del disposto dell'originario art. 131, ult. co. L.F.).”
Precedenti citati: Cass. 5369/2001; Cass. 4766/2007; Cass. 979/2009
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme

Art. 130 L.F. Efficacia del decreto


I.
La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006 e si applica ai concordati proposti successivamente anche se relativi a procedure fallimentari aperte prima della predetta entrata in vigore.
Prassi


Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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