Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
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Cassazione civile, sez. I, 01 giugno 2016, n. 11403
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“Il momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto non va individuato nel termine ultimo di cui all’art. 178, co. 4, L.F. bensì nell’adunanza ex artt. 174 e 175 L.F. in cui il GD risolve ex art. 176 L.F. le eventuali contestazioni sorte sul punto.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 13282/2000
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
Norme
Art. 174 L.F. Adunanza dei creditori
I.
L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
II.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
III.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
IV.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie