Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
I.
Il debitore con il ricorso di cui all’articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente (2).
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Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30211 (Rel. Scaldaferri)
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"In tema di concordato preventivo con riserva, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale, nell'assegnare il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, abbia altresì autorizzato, ai sensi dell’art. 169 bis L.F., la sospensione di contratti in corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e della definitività che consentano di equiparare il provvedimento stesso, ai fini della applicazione della norma costituzionale, alle sentenze."
Precedenti citati: Cass. 4176/2016
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma
Art. 169-bis L.F. Contratti pendenti
I.
Il debitore con il ricorso di cui all’articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l’altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente (2).
II.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161 (3).
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161 (3).
III.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
IV.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.
V.
In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato (4).
In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato (4).
(1) L’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha sostituito, in sede di conversione, le parole “in corso di esecuzione” dalla seguente “pendenti”.
(2) Comma sostituito dall’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 che ha sostituito le parole “contratti in corso di esecuzione” con “contratti ancora ineseguiti o non compiutamente ineseguiti”.
(3) L’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha aggiunto alla fine del comma le seguenti parole: “ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 161”.
(4) Comma aggiunto dall’art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2, 3 e 4 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.
Tutta la Giurisprudenza
Art. 169-bis L.F. Contratti pendenti
Art. 169-bis L.F. Contratti pendenti
I) Sull’impugnabilità e reiterabilità dei provvedimenti assunti ex art. 169 bis
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30400 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile, ord. sez. VI, 15 dicembre 2017, n. 30211 (Rel. Scaldaferri)
- Cassazione civile, sez. I, 24 giugno 2016, n. 13167
- Cassazione civile, sez. VI, ord. 02 marzo 2016, n. 4176
- Cassazione civile, sez. I, 03 settembre 2015, n. 17520
II) Sul credito relativo all’indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto
III) Sui presupposti necessari ai fini dell’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie