Circolare INPS, 8 agosto 2014, n. 103

Norme

Art. 78, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Concordato


I.
Dopo il decreto previsto dall’articolo 97 L.F., il Ministero dell’industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell’articolo 152 L.F., se si tratta di società.
II.
L’autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura.
III.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma L.F., sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l’appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione
Giurisprudenza
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