Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Norme
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I.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
II.
Quando presso società del gruppo sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
III.
Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere. IV. La durata dell’amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
Giurisprudenza
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Prassi
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Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie