Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Art. 174 L.F. Adunanza dei creditori

I.
L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

II.
Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.

III.
Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

IV.
Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.

Giurisprudenza

Sul momento finale per la determinazione degli aventi diritto al voto

Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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