Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE J. KOKOTT, 8 giugno 2017, C. 246/16

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE      
JULIANE KOKOTT
presentate l’8 giugno 2017 
Causa C 246/16 
Enzo Di Maura 
contro 
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa 
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa in materia di imposta sul valore aggiunto – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale (articolo 11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della sesta direttiva 77/388/CEE ovvero articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE) – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore»
 Introduzione 
1.        Nelle transazioni commerciali capita continuamente che un cliente non saldi puntualmente le proprie fatture o che non le saldi affatto. Un tale comportamento non è di per sé piacevole per un’impresa, specialmente se i crediti corrispondenti raggiungono un certo volume, e diventa anzi particolarmente spiacevole qualora, nonostante il mancato pagamento di tali fatture, siano dovute imposte in ragione dell’importo fatturato che dovrebbero essere sostenute dal cliente.
2.        Tale eventualità è dovuta al fatto che, nella normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), lo Stato riceve già la «propria» imposta dall’impresa, sebbene il debitore fiscale (il destinatario della prestazione) all’impresa l’imposta non l’abbia ancora versata. In definitiva, l’impresa deve anticipare l’IVA fino al suo pagamento, accordando in tal modo allo Stato un prestito senza interessi. Il caso di specie verte su una fattura non saldata risalente al 2004.
3.        Per questo tutti gli Stati membri prevedono una corrispondente correzione del debito d’IVA dell’impresa già sorto. In Italia ciò è stato tuttavia possibile, finora, solo successivamente alla conclusione di una procedura concorsuale a carico del destinatario della prestazione. In altri Stati viene fatto riferimento all’apertura della procedura concorsuale. Sull’uno come sull’altro momento l’impresa stessa può incidere solo relativamente. Possono dunque trascorrere diversi anni prima che possa essere posto fine al prefinanziamento.
4.        In questo – ormai secondo – procedimento proveniente dall’Italia (2) la Corte viene pertanto investita di una delle questioni più importanti attinenti alla riscossione indiretta dell’IVA a termini di legge. In definitiva, la Corte deve decidere per la prima volta (3) per quanto tempo un’impresa privata possa essere obbligata dagli Stati membri, in modo proporzionato, ad anticipare a proprie spese un’imposta che sotto il profilo economico non è tenuta a sostenere. Si pone la questione se un’impresa debba effettivamente aspettare due, dieci o più anni ancora prima di ottenere il rimborso dell’IVA sorta e già versata e se essa sia obbligata, al riguardo, ad affrontare un processo giudiziario eventualmente del tutto antieconomico per dimostrare che il corrispettivo pattuito, fino a quel momento non versato, non verrà pagato mai più. 
{… OMISSIS …}
 
 Risultato 
75.      In definitiva, l’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consente agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, prevedendo che solo in presenza di determinate circostanze (come, ad esempio, la scadenza di un termine o talune misure infruttuose del soggetto passivo) il mancato pagamento possa essere ritenuto sufficientemente certo e di lunga durata. Un’esclusione della rettifica della base imponibile non viene tuttavia in considerazione.
76.      I diritti fondamentali del soggetto passivo, il principio di proporzionalità, il carattere dell’IVA e in particolare il principio di neutralità ostano, d’altro lato, in tale contesto, a una limitazione della rettifica della base imponibile in funzione di eventi – come la conclusione o l’apertura di una procedura concorsuale – sui quali il soggetto passivo non possa influire.
VI.    Conclusione 
77.      Propongo pertanto di risolvere congiuntamente nei seguenti termini le due questioni pregiudiziali sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia):
L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Esso consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli. L’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.
(Massima Ufficiale)
 
Norma

Art. 181 L.F. Chiusura della procedura


I.
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi (1) dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.
 

 

(1) L’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, in sede di conversione, ha sostituito la parola “sei” con la parola “nove”. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

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Art. 181 L.F. Chiusura della procedura

Art. 181 L.F. Chiusura della procedura

 

I) Sull’impugnabilità della sentenza di omologazione da parte del socio illimitatamente responsabile

 

II) Sulla durata del procedimento di omologazione

 

III) Sulla recuperabilità dell'IVA anche prima della chiusura della procedura concorsuale

 

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
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Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
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