Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 3/2/2014 n. 2326
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
P.Q.M.
I.
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.
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Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2014, n. 2326
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Sui soggetti e luoghi cui far pervenire le dichiarazioni di voto nei 20 giorni successivi l’adunanza
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2014, n. 2326
“Alla luce della considerazione che l’articolo 178, comma 4, L.F. nulla precisa, a differenza dell’articolo 125, comma 2, L.F., circa il luogo o i soggetti destinatari delle dichiarazioni di voto, non solo il Cancelliere ma anche il Commissario può essere deputato a ricevere nei venti giorni di rito le manifestazioni di voto dei creditori. Ad identica conclusione deve pervenirsi ove si tenga conto dei criteri ispiratori della disciplina del concordato preventivo, all’evidenza ispirata dall’esigenza di mantenere in attività la struttura produttiva in precarie condizioni economiche e di evitare il fallimento”. (massima redazionale)
Cassazione civile sez. I - 3/2/2014 n. 2326
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
- Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
- Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
- Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da: Chimica Omnia s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Vascello 6, presso l'avv. Rocchi Pierluigi, che con l'avv. Andrea Finzi la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente -
B.M.T., quale commissario giudiziale del concordato preventivo Chimica Omnia s.r.l.; - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Brescia emesso nella procedura di c.p. n. 19/2011 del 24.3.2012; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.12.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni; Udito l'avv. Rocchi per la ricorrente; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 24.3.2012 il Tribunale di Brescia dichiarava improcedibile la procedura di concordato preventivo a carico di Chimica Omnia s.r.l. in liquidazione, ritenendo che all'esito del voto non fosse maturata la prescritta maggioranza. Più precisamente, al termine dell'adunanza avrebbero votato favorevolmente creditori per complessivi Euro 207.860,23, mentre invece l'approvazione del concordato avrebbe presupposto un valore dei crediti pari a Euro 861.783, circostanza che imponeva al giudice delegato di riservarsi di provvedere sul punto, all'esito del termine di cui alla L. Fall., art. 178, comma 4. Nei venti giorni successivi pervenivano poi in cancelleria voti favorevoli di otto creditori per complessivi Euro 632.185,34, insufficienti dunque per il raggiungimento della maggioranza necessaria, che invece sarebbe stata raggiunta ove fossero stati computati anche i voti pervenuti nello stesso termine presso lo studio del commissario giudiziale (rispettivamente dei creditori Optika s.r.l. per Euro 9.753,24 e Asal per Euro 3.202,20), che poi provvedeva a depositarli presso la cancelleria del tribunale due giorni dopo, e cioè nel ventiduesimo giorno dalla votazione. Il tribunale, preso atto di quanto sopra, riteneva quindi che, ai fini del calcolo delle maggioranze di cui alla L. Fall., art. 177, dovessero essere calcolati soltanto i voti pervenuti in cancelleria nel rispetto del termine di venti giorni, e decideva conseguentemente nel senso già indicato. Avverso il detto decreto la Chimica Omnia s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimata. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 17.12.2013.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione della L. Fall., artt. 177, 178, 179, e art. 162, comma 2, con riferimento all'omesso computo dei voti pervenuti presso lo studio del commissario giudiziale nel pomeriggio del ventesimo giorno successivo all'adunanza dei creditori. Deporrebbero infatti in senso contrario alla decisione adottata la prassi costantemente seguita nei tribunali italiani, l'orientamento della dottrina prevalente, il favore per le soluzioni negoziali delle crisi di impresa manifestato dal legislatore, la necessità di privilegiare una interpretazione non restrittiva, nel caso fossero ravvisate incertezze al riguardo. Il ricorso è fondato. In proposito va invero osservato che la normativa vigente non fornisce alcuna indicazione in ordine al luogo in cui debbono pervenire le dichiarazioni di voto trasmesse successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, atteso che la L. Fall., art. 178, comma 4, dispone semplicemente che le adesioni pervenute entro venti giorni dalla detta chiusura sono annotate dal cancelliere in calce al relativo verbale. Stando dunque alla lettera della legge il dato della trasmissione, da parte di un creditore, della comunicazione dell'adesione al concordato in luogo non coincidente con la cancelleria del tribunale non varrebbe di per sè a rendere viziata, e quindi ininfluente sul computo della maggioranze, la relativa manifestazione di voto. Ciò tanto più ove si consideri la diversa formulazione adottata dal legislatore in tema di concordato fallimentare (L. Fall., art. 125), laddove è stabilito che, all'esito della comunicazione della proposta del fallito, i creditori che non la ritengano conveniente "devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso" entro il termine (non inferiore a venti giorni nè superiore a trenta) fissato dal giudice. La non coincidente regolamentazione disposta con riferimento alla destinazione delle dichiarazioni di voto trasmesse dai creditori nelle due procedure del concordato preventivo e fallimentare, caratterizzate entrambe dall'essere subordinata la loro apertura all'adesione dei creditori (che per il concordato fallimentare deve essere manifestata iscritto, mentre per il concordato preventivo i creditori hanno semplicemente facoltà di operare in tal senso), induce dunque a ritenere che la soluzione adottata dal legislatore non sia intervenuta casualmente, ma che piuttosto sia stata frutto di una scelta motivata e consapevole, in sintonia con le diverse esigenze che le due indicate procedure sono finalizzate ad assicurare. Il concordato preventivo infatti, pur alla stregua della disciplina antecedente alla riforma apportata dalla legge n. 80 del 2005 e successive modificazioni, era stato previsto nella prospettiva di consentire all'imprenditore insolvente, ricorrendo le ulteriori condizioni specificamente indicate, di evitare il fallimento ("L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo .. ), L. Fall., art. 160, comma 1), prospettiva del tutto diversa, quindi, da quella configurabile nel concordato fallimentare in cui, oltre ai profili di legittimità, prevalgono gli aspetti di convenienza (da valutare pure in relazione alla maggiore o minore celerità dei tempi di definizione ) rispetto alla procedura fallimentare già in corso. Nè a diverse conclusioni può indurre l'elemento letterale valorizzato in senso contrario dal tribunale, secondo il quale le adesioni pervenute "sono annotate dal cancelliere in calce" al verbale di udienza (L. Fall., art. 178, comma 4). Secondo il giudice del merito da tale elemento dovrebbe invero desumersi "che le adesioni devono comunque pervenire presso la cancelleria del tribunale" (p. 4), deduzione che non appare causalmente connessa con la premessa, poichè la semplice previsione di un obbligo di annotazione del voto in capo al cancelliere non consente l'automatica identificazione di quest'ultimo (con corrispondente obbligo di trasmissione per il creditore votante) come destinatario dell'indicazione di voto. Deve dunque conclusivamente ritenersi, come sopra anticipato, che, in assenza di una specifica indicazione normativa in ordine all'individuazione dell'organo deputato alla ricezione del voto, il mancato invio della relativa comunicazione in cancelleria non costituisca un vizio idoneo a vanificarne la rilevanza giuridica. Ad identiche conclusioni deve poi pervenirsi ove si tenga conto dei criteri ispiratori della disciplina del concordato preventivo, all'evidenza ispirata dall'esigenza di mantenere in attività la struttura produttiva in precarie condizioni economiche e di evitare il fallimento. Tutte le varie riforme in tema di concordato preventivo che si sono succedute dal 2005 ad oggi sono state infatti sollecitate dal perseguimento del detto obiettivo, e particolarmente significativa al riguardo risulta la modifica della L. Fall., art. 178, comma 4, operata con il D.L. n. 83 del 2012 del 2012, secondo la quale i creditori non votanti possono trasmettere il proprio dissenso nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale e, in mancanza, sono considerati consenzienti. A voler ragionare nei termini indicati dal tribunale di Brescia, dunque, ove fosse applicabile la nuova disciplina sul concordato preventivo si verificherebbe l'anomala situazione per la quale un creditore non votante sarebbe computato come consenziente, mentre un creditore votante in senso adesivo sarebbe considerato dissenziente ai fini del calcolo delle maggioranze, ove avesse trasmesso la dichiarazione di voto presso il commissario giudiziale, anzichè presso la cancelleria del tribunale. Il giudice del merito, per vero, ha affrontato la questione relativa all'incidenza della nuova disciplina di favore per le soluzioni negoziali delle crisi di impresa, esprimendo al riguardo un giudizio di ininfluenza rispetto alla tesi sostenuta dall'attuale ricorrente, in ragione dell'applicabilità al caso di specie delle norme di diritto privato che regolano la conclusione del contratto, del ruolo centrale del tribunale nelle varie fasi di verifica del voto dei creditori, della irrilevanza, ai fini indicati, della qualità di organo della procedura e di ausiliario del giudice riconosciuta al commissario giudiziale. Si tratta tuttavia di rilievi privi di pregio, quanto al primo, poichè quello del concordato preventivo è un procedimento in cui si fondono elementi privatistici e pubblicistici e rispetto ai quali, dunque, l'accentuazione dei primi a seguito delle intervenute modifiche normative non vale a determinare l'applicazione della disciplina in tema di conclusione del contratto ex art. 1326 c.c.; quanto al secondo, poichè la determinazione del luogo di destinazione delle dichiarazioni di voto non scalfisce in alcun modo l'incontestabile "ruolo centrale del tribunale nelle varie fasi di verifica del voto ai creditori" che il legislatore ha inteso riconoscere; quanto al terzo, poichè dal fatto che al commissario giudiziale non sia attribuito "un effettivo ruolo in materia di raccolta e di verifica delle dichiarazioni di voto" non può farsi discendere la conseguenza (come detto non prevista da alcuna norma) della ininfluenza della dichiarazione di voto a lui indirizzata. Quello che viceversa il legislatore ha certamente inteso stabilire, ed in caso di inosservanza sanzionare, è il termine entro il quale far pervenire le indicazioni di voto non manifestate nel corso dell'adunanza dei creditori. Nello schema delineato dalla L. Fall., artt. 178 e 179 nella precedente formulazione (rimasto peraltro integro, per la parte di interesse, all'esito delle intervenute modifiche), infatti, è previsto che "nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti"; che ai fini del computo delle prescritte maggioranze devono essere altresì conteggiate le "adesioni pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale", specificamente annotate dal cancelliere in calce al verbale; che nel caso di mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze il giudice deve riferirne al tribunale per la dichiarazione di fallimento. Dalla previsione dell'obbligo per il giudice delegato di attivare il tribunale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla mancata approvazione del concordato, ove non verificatasi entro il termine di venti giorni stabilito, discende dunque che il detto termine è da considerare perentorio e che, nel caso di contestazione in ordine all'avvenuto conseguimento o meno delle prescritte adesioni, l'accertamento da compiere va esclusivamente focalizzato sull'effettività del consenso prestato all'approvazione del concordato entro il termine fissato dalla legge. Non sembra dubbio che la trasmissione alla cancelleria della dichiarazione di voto da parte del creditore costituisca la più corretta modalità di veicolazione del consenso, idonea per di più ad eliminare ogni possibile incertezza o riserva al riguardo. Tuttavia occorre tener conto, in termini più generali, delle modifiche intervenute in tema di comunicazioni e notificazioni (L. n. 263 del 2005, L. n. 183 del 2011) improntate ad una semplificazione delle modalità di esecuzione e, in termini più specifici, che la sola condizione stabilita dalla legge fallimentare ai fini dell'approvazione del concordato da parte dei creditori è quella del raggiungimento delle maggioranze nei termini di legge, condizione che non deve necessariamente trovare attuazione secondo moduli formali predeterminati, ma che dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, alla luce della documentazione sottoposta al suo esame. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, perchè sulla base dei dati acquisiti verifichi la tempestività o meno delle adesioni al concordato preventivo manifestate dai creditori entro il termine indicato dalla L. Fall., art. 178. Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014
Norma
Art. 178 L.F. Adesioni alla proposta di concordato
I.
Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti.
II.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
III.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un’udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
IV.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale (1).
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale (1).
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie