Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente
Cassazione civile sez. I - 22/4/2013 n. 9681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
contro
contro
P.Q.M.
I.
Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Art. 195 L.F. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
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Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2013, n. 9681
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Sulla dichiarazione di insolvenza
Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2013, n. 9681
“In tema di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione di insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell’articolo 195 L.F., non è preclusa dalla circostanza che l’ammontare dei suoi debiti, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a trentamila euro, non applicandosi, in questo caso, l’articolo 15, ultimo comma, medesima l., che ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente”. (massima ufficiale)
Cassazione civile sez. I - 22/4/2013 n. 9681
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. RORDORF Renato - Presidente
- Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
- Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
- Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
- Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 1095/2010 proposto da:
CO.RE.LI. - CONSORZIO REGIONALE LIGURE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso l'avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANARA DANIELE, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
S.S.; - intimato - Nonchè da: S.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MEUCCI 23, presso l'avvocato PETITTA LEONARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -
CO.RE.LI. - CONSORZIO REGIONALE LIGURE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 84/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI; udito, per il ricorrente, l'Avvocato GRANARA DANIELE che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo; udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato CLAUDIO FEDERICO, con delega avv. DEFILIPPI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
In data 14 maggio 2008 il signor S.S., dichiarandosi creditore del Consorzio Regionale Ligure, costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata (nel seguito: CORELI), per l'importo di Euro 25.247,22, oltre agli accessori, e non essendo riuscito a notificare il precetto di pagamento per inesistenza della sede all'indirizzo indicato, chiese al Tribunale di La Spezia di dichiararne lo stato d'insolvenza e inoltre, se fosse stato accertato il carattere commerciale dell'attività esercitata, il fallimento. Con sentenza in data 12 febbraio 2009 il Tribunale ritenne il CORELI non soggetto al fallimento ma solo a liquidazione coatta amministrativa, e ne dichiarò lo stato d'insolvenza.
2.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Genova con sentenza 12 novembre 2009. La corte ha preliminarmente dichiarato improcedibile il reclamo proposto dal S., per non aver notificato l'impugnazione nel termine. Respingendo le difese del consorzio reclamante, che censurava l'affermazione del suo carattere mutualistico e sosteneva la sua astratta fallibilità, la corte territoriale ha poi osservato che l'art. 2545 terdecies c.c., che ammette il fallimento delle cooperative che svolgono attività commerciale, suppone lo svolgimento effettivo di tale attività, non essendo sufficiente la previsione statutaria. In fatto, il CORELI costruiva case da assegnare ai soci, attività qualificabile come mutualistica e non commerciale. Non aveva comunque fondamento la tesi che anche per la dichiarazione dello stato d'insolvenza si dovessero osservare i limiti di fallibilità stabiliti dalla legge fallimentare. 3. Per la cassazione della sentenza, notificata il 25 novembre 2009, ricorre il CORELI con atto notificato il 28 dicembre 2009, per due motivi. Resiste il S. con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi. Il consorzio ricorrente ha depositato una memoria. Anche il ricorrente incidentale ha fatto pervenire una memoria. Il ricorrente ha depositato anche un'istanza di rinvio della discussione, con documenti allegati, esponendo che il Ministero dello Sviluppo economico avrebbe disposto la liquidazione coatta amministrativa dello stesso consorzio, e che di tale decreto egli avrebbe chiesto la revoca o la sospensione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.
Il deposito da parte del consorzio ricorrente dei documenti allegati all'istanza di rinvio, ma non notificati alla parte resistente a norma dell'art. 372 cpv. c.p.c., è inammissibile. Non ricorrono poi i presupposti per il rinvio della discussione della causa, come richiesto dallo stesso ricorrente principale in forza di circostanze, peraltro non ritualmente documentate, inidonee comunque a far ravvisare una pregiudizialità logico - giuridica rispetto alla presente decisione.
5.
Con il primo motivo del ricorso il CORELI denuncia la mancata applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15. La norma richiamata, laddove dispone che non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, sarebbe applicabile anche in materia di liquidazione coatta amministrativa, e, laddove ne sussistano in presupposti di fatto - come nella fattispecie, in cui il S. fa valere un credito di Euro 25.247,22 - precluderebbe la dichiarazione dello stato d'insolvenza.
5.1.
Non risultano precedenti di questa corte sulla possibilità di dichiarare lo stato d'insolvenza di società o enti con esposizione debitoria inferiore al minimo indicato nella L. Fall., art. 15, u.c.. Il motivo è in ogni caso infondato. Sul piano della formulazione testuale delle norme, la L. Fall., art. 15, che nel suo ultimo comma esclude "la dichiarazione di fallimento" dell'impresa insolvente, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e dall'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, non è richiamato dalla L. Fall., art. 194, tra le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa. La stessa disposizione non è neppure richiamata, specificamente, dall'art. 195, della stessa legge a proposito dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione medesima. Si tratta di una norma che introduce un'eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche a ipotesi (dichiarazione d'insolvenza di impresa non fallibile) diverse da quella regolata (dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente). Più in radice, è da considerare che la deroga stabilita dalla norma in esame, che non contraddice lo stato d'insolvenza dell'impresa e non lo esclude, risponde ad esigenze di economia processuale che rendono ingiustificati i tempi e in costi di una procedura fallimentare nel caso di esposizioni debitorie minori. Essa, insomma, per un verso risponde a esigenze che non possono essere automaticamente estese all'istituto della liquidazione coatta amministrativa, connotato da ragioni di pubblica utilità; e per l'altro incide sulla liquidazione concorsuale ma non sullo stato d'insolvenza, qual è definito nella L. Fall., art. 5 cpv., disposizione alla quale implicitamente rinvia l'art. 2545 terdecies c.c., in tema d'insolvenza delle cooperative. Non vi sono dunque i presupposti per utilizzare questa previsione nella discussione sulla possibilità di dichiarare lo stato d'insolvenza. Sul piano astrattamente logico essa, semmai, potrebbe venire in considerazione a proposito della liquidazione coatta amministrativa disposta a norma della disposizione da ultimo citata (o del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 12). Un'ipotesi del genere è contemplata in effetti nella normativa secondaria, laddove esclude la nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 c.c., delle società cooperative e dei loro consorzi, quando le attività da liquidare, purchè di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000 (decreto del Ministero lavoro previdenza sociale 27 gennaio 1998: non rileva il fatto che, ai fini dell'economicità della procedura liquidatoria, qui si tenga conto del parametro dell'attivo, e nella L. Fall., art. 15, u.c., del passivo). Ma proprio il caso citato, con il suo espresso riferimento all'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545 septiesdecies c.c.), che regola lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità in casi diversi da quello dell'insolvenza, dimostra come il tema dei modi della liquidazione sia da un lato logicamente posposto a quello dello scioglimento, e dall'altro del tutto indipendente da quello dell'accertamento dell'insolvenza. Le ipotesi, che si vogliano rinvenire nell'ordinamento, di esclusione della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa esclusivamente mutualistica, anche in caso d'insolvenza, riguardano insomma le determinazioni dell'autorità amministrativa in ordine alla liquidazione, e non l'accertamento dello stato d'insolvenza.
5.2.
In conclusione il motivo di ricorso deve essere respinto, in applicazione del principio per cui la dichiarazione d'insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma della L. Fall., art. 195, non è impedita dalla circostanza che l'ammontare dei debiti della società, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a Euro 30.000,00, non applicandosi in questo caso l'art. 15, u.c., della medesima legge. 6. Con il secondo motivo, che cumula censure di vizi di motivazione e di violazione della L. Fall., artt. 2, 195 e 196, si muove dall'assunto che la ricorrente è soggetta sia alla liquidazione coatta amministrativa e sia al fallimento, perchè svolge anche un'attività di natura commerciale in base all'art. 4 dello Statuto, e si sostiene che la corte territoriale avrebbe falsamente applicato la L. Fall., art. 195, laddove avrebbe dovuto applicare l'art. 196, della stessa legge, e limitarsi a rigettare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza potersi pronunciare sullo stato d'insolvenza prima della messa in liquidazione, ciò che è possibile solo su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero.
6.1.
In contrasto con l'accertamento del giudice di merito sul punto dell'esclusivo svolgimento di attività mutualistica da parte della società ricorrente, e in preterizione delle ragioni dell'accertamento medesimo (le quali fanno leva sulla necessità che l'attività commerciale non sia soltanto consentita dallo statuto, ma sia concretamente esercitata), l'odierno ricorrente omette la formulazione di un autonomo valido motivo di censura diretto a dimostrare la natura commerciale della cooperativa, che si limita ad affermare. Ciò comporta l'inammissibilità del motivo, nella parte in cui denuncia una violazione di norme in una fattispecie diversa da quella ricostruita dal giudice di merito.
7.
Il ricorso del S., il cui reclamo è stato dichiarato improcedibile dalla corte d'appello, è inammissibile, non contenendo alcuna censura alla pronuncia impugnata nella parte concernente la sua posizione processuale.
8.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
La corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013
Norma
Art. 195 L.F. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
I.
Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
II.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
III.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
IV.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
V.
Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19 (1).
Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19 (1).
VI.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
VII.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
VIII.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.
(1) Comma modificato dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
- Circolare INPS, 7 marzo 2007, n. 53
Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali
Tutta la Giurisprudenza
Art. 195 L.F. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
Art. 195 L.F. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Sulla dichiarazione di insolvenza
Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
TITOLO II
Del fallimento
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
TITOLO IV
Dell’ammissione controllata
TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa
TITOLO VI
Disposizioni penali
TITOLO VII
Disposizioni transitorie