Giurisprudenza Ordinata Cronologicamente

Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2017, n. 15185 (Rel. Genovese)

“Il decreto con cui il Tribunale rigetta l'istanza del creditore tendente alla risoluzione del concordato fallimentare (o di quello preventivo) non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non decide in via definitiva e diretta su un diritto soggettivo del creditore, il quale, oltre a beneficiare dell'eventuale modifica o revoca del decreto, ha la possibilità di riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero di formulare autonome domande di condanna nei confronti del fallito tornato "in bonis", del garante del concordato o dell'assuntore dello stesso.”
Precedenti citati in sentenza: Cass., S.U., 10095/1996
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
Norma

Art. 137 L.F. Risoluzione del concordato


I.
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
II.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
III.
Al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.
IV.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
V.
La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
VI.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
VII.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
VIII.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
 

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1° gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 D.Lgs. cit.).
Prassi
In questo articolo non sono presenti elementi di prassi.

Legge Fallimentare Completa
TITOLO I
Disposizioni generali
 
TITOLO II
Del fallimento
 
TITOLO III
Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

TITOLO IV
Dell’ammissione controllata

TITOLO V
Della liquidazione coatta amministrativa

TITOLO VI
Disposizioni penali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
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